Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
Articolo 15 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo
dell'articolo 15 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo"):
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Art .15
Misure di semplificazione
in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
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1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Direzione
territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o
fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la
cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di
gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.";
b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro"
sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,";
c) al comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro" sono sostituite dalle seguenti:
"e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro".
Al medesimo comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga";
d) al
comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.