Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

Articolo 15 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

Dettagli della notizia

Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo

dell'articolo 15 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di

sviluppo"):





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             Art .15

Misure di semplificazione

in relazione all'astensione anticipata dal  lavoro delle lavoratrici in gravidanza



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1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Direzione

territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle

lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o

fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la

cui durata sara' determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di

gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di

gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del

bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e

12.";

b) al comma 3, le parole: "e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro"

sono sostituite dalle seguenti: "e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalita' definite con Accordo

sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano,";

c) al comma 4, le parole: "puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del

lavoro" sono sostituite dalle seguenti:

"e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro".

Al medesimo comma la parola: "constati" e' sostituita dalla seguente: "emerga";

d) al

comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.

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