Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica
Articolo 35 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la competitività ")
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Si riporta qui di seguito, per opportuna conoscenza, il
testo dell'articolo 35 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27
("Disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la
competitività").
 
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Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei
debiti
pregressi delle amministrazioni statali, nonche'
disposizioni in materia di tesoreria unica.
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1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi
ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i
fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui
all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni
e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il
medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni
di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio». Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare,
secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti
creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla
presente lettera puo' essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per l'attuazione delle (( disposizioni di cui ai
periodi precedenti )) e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di assegnazione nonche' le
modalita' di versamento al titolo IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli
di cui alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate
nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi,
maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni
delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», e di euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio
degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'art. 10 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3.
All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la
disposizione di cui al comma 4.
(( 3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre
a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori
le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di
crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e
rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate. ))
4. In relazione alle maggiori entrate
rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica
disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, (( pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 31 dicembre 2011, )) concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza
pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma
3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (( convertito, con
modificazioni, dalla )) legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
La quota di
maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma
resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede
alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralita' finanziaria, prevedendo,
ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di
altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto
organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei
criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito((, con modificazioni, )) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7.
Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso.
8. Ai fini della
tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di tesoreria unica previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi
pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse
dall'applicazione della presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da
operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in
conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. (( Alla data
del 29 febbraio 2012 )) i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il
50 per cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del
presente decreto sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il
versamento della quota rimanente deve essere effettuato (( alla data del 16 aprile 2012)). Gli eventuali investimenti
finanziari individuati con decreto
del (( Ministero )) dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro
da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30
giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti
provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi
tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. (( Sono fatti salvi eventuali versamenti gia' effettuati alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento. ))
(( 10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici
di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operativita' alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29
ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della
residua quota delle disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri
continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. ))
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di
responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano (( le disposizioni di cui ai commi 8 e 9
del presente articolo e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, i
tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le
risorse esigibili depositate presso gli stessi
trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale. ))
12. A
decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle universita', comprese quelle dei
dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando
la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed
organismi hanno diritto di recedere dal contratto."