“Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia Covid-19”

Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 4 maggio 2020

Dettagli della notizia

L'URP  informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 4 maggio 2020, con propria delibera n.331, ha approvato la Legge Regionale, recante: "Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socio-economiche derivanti dalla pandemia Covid-19”, non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 1,2, 3, 4, 5, 6 e 7 della succitata Legge Regionale:

 

                                                                          "Art. 1

                                              Misure socioeconomiche per pandemia Covid-19

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, la Giunta regionale è autorizzata all’adozione di appositi provvedimenti amministrativi con dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 9.473.693,21.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere diretti ad assicurare dignitose condizioni di sopravvivenza a soggetti o nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale.

3. La gestione delle misure previste dal comma 2 è di norma effettuata dai comuni, ai quali deve essere liquidata una quota proporzionata al numero di abitanti dallo stanziamento complessivo.

                                                                          Art. 2

                                Sospensione e differimento dei termini dei tributi regionali

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari non oltre i termini di vigenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19) deliberato con provvedimento statale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è assunto in relazione ai tributi propri regionali, anche derivati, non amministrati in convenzione con l’Agenzia delle entrate e con esclusione, in ogni caso, delle addizionali e delle maggiorazioni di aliquota sulle basi imponibili dei tributi erariali.

                                                                     Art. 3

                                                               Cabina di regia

1. E' istituita una cabina di regia costituita dal Presidente e dalla Giunta regionale e dai capigruppo o loro delegati, dal Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Puglia, da rappresentanti delle organizzazioni del lavoro, sindacali e datoriali, con il compito di fornire indirizzi atti a pianificare programmare e coordinare in maniera ordinata e complessiva la fase due dell'emergenza Covid-19.

                                                                      Art. 4

Misure per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 126 del d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020

1. La Regione, in sede di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), assicura che le risorse del POR Puglia 2014-2020 finanziate dal FESR e FSE nonché da risorse nazionali e regionali a titolo di cofinanziamento, riprogrammate ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio , 30 marzo 2020, n. 460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia Covid-19, siano interamente destinate a sostenere misure per il superamento dell’emergenza Covid-2019 a favore di imprese e cittadini operanti e residenti nella stessa regione Puglia.

2. L’eventuale concorso delle risorse delle politiche di sviluppo e coesione per il superamento dell’emergenza Covid-19 è pertanto limitato all’impiego di quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), già assegnate alle amministrazioni centrali e non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolate.

                                                                    Art. 5

        Incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario regionale esposti a rischio Covid-19

1. La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo Covid-19 all’interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, finalizzato a compensare con una indennità il maggior rischio di esposizione al Covid-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale.

                                                                              Art. 6

Interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19

1. Le risorse rinvenienti dall’attuazione dall’articolo 109, comma 1-ter e dall’articolo 111 del d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020, che si rendono disponibili all’utilizzo per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, sono destinate prioritariamente a sostenere:

a) i soggetti titolari di partita IVA o codice fiscale e i lavoratori stagionali e a tempo determinato, rientranti nel comparto turistico-alberghiero-ricettivo-ristorazione-ricevimenti-eventi;

b) i soggetti titolari di partita IVA esercenti di imprese, arti e professioni;

c) i soggetti che sopportano costi di fitto in quanto studenti fuori sede;

d) interventi di integrazione al reddito per le fasce più deboli e disagiate in condizione di difficoltà dal punto di vista economico e sociale.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 si applicano a coloro che risiedono e operano sul territorio regionale.

3. Le misure di sostegno di cui al comma 1 si attuano attraverso i bonus, contributi una tantum e a fondo perduto.

4. La Giunta regionale provvede all’individuazione della platea dei beneficiari e alla quantificazione e determinazione delle risorse per l’applicazione del comma 3.

                                                                             Art. 7

                                                                  Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge regionale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 9.473.693,21.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto alla missione 20, programma 3, titolo 1, “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio” relativamente alla destinazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia “Legge di stabilità regionale 2020”)."

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