Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori
Decreto -Legge 23 febbraio 2009 n. 11
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L'URP segnala che nella
Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2009, è stato pubblicato il decreto - legge 23 febbraio 2009, n.11, avente ad
oggetto:"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in
tema di atti persecutori".
Per quanto riguarda le competenze del Comune, i commi da 3 a
8 dell'articolo 6 (Piano straordinario di controllo del territorio) del suddetto decreto - legge così
recitano:
"3. I Sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di
associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possono
attaccare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono
iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefettto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti neccessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il
prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5.
Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle
costituite tra gli appartenenti, in congedo, alla Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato.
Le associazioni diverse da quelle di cuiu al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a
nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della
sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso
di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di
ulteriori conservazione."