Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori

Decreto -Legge 23 febbraio 2009 n. 11

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che nella

Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2009, è stato pubblicato il decreto - legge 23 febbraio 2009, n.11, avente ad

oggetto:"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in

tema di atti persecutori".


Per quanto riguarda le competenze del Comune, i commi da 3 a

8 dell'articolo 6 (Piano straordinario di controllo del territorio) del suddetto decreto - legge così

recitano:


"3. I Sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di

associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possono

attaccare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.


4. Le associazioni sono

iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefettto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti neccessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il

prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.


5.

Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle

costituite tra gli appartenenti, in congedo, alla Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato.

Le associazioni diverse da quelle di cuiu al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a

nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.


6. Con decreto del Ministro

dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l'iscrizione

nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.


7. Per la tutela della

sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al

pubblico.


8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso

di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di

ulteriori conservazione."

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