Modalità  di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC.

Circolare 3 settembre 2010, n.12

Dettagli della notizia

L'URP   informa che nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 28 ottobre 2010, è stata pubblicata la circolare

3 settembre 2010, n.12, avente ad oggetto: Modalità  di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi

pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC
", il

cui testo di seguito si trascrive per opportuna conoscenza.


  










/>


"Premessa.

Come noto, le azioni e gli interventi posti in essere da questo Governo

hanno come denominatore comune anche quello di favorire, in ogni settore, relazioni piu' semplici, rapide e meno onerose

tra Pubblica amministrazione e cittadini, sfruttando e traendo vantaggio dai progressi della tecnologia, nonche' dalle

innovazioni che ne derivano nel campo della comunicazione.

Un impegno significativo e' stato ed e' tuttora

profuso da questa Ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra

amministrazioni e nei rapporti con i cittadini.

Com'e' stato illustrato nelle circolari n. 1/2010/001 del 18

febbraio 2010 e n. 2/2010 del 19 aprile 2010, il contesto normativo si e' da tempo evoluto in coerenza con l'obiettivo

illustrato. Si tratta, ora, di darvi piena attuazione con misure rapide e continue di adeguamento dei sistemi di

comunicazione, sia sotto l'aspetto delle infrastrutture, sia sotto l'aspetto delle procedure amministrative con

soluzioni che prevedano, ove necessario, anche una revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della modulistica e

delle formule standard utilizzate nei provvedimenti, al fine di rendere il funzionamento di tutto il sistema dei processi

amministrativi coerente, sotto ogni aspetto, con la finalita' di aumentare il grado di informatizzazione e

digitalizzazione dei processi.

Il percorso e' da tempo avviato e ritardarne l'evoluzione non può che arrecare

svantaggi alla comunicazione tra le amministrazioni, a quella con i cittadini, all'esigenza di dell'apparato pubblico.



Cio' posto, attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilita' di

estendere i principi sopra richiamati anche alle procedure concorsuali pubbliche, in particolare per quanto riguarda

l'utilizzo dello strumento di posta elettronica per l'invio delle domande di concorso, si ritiene opportuno fornire i

seguenti chiarimenti e criteri interpretativi.

Le principali fonti di diritto in materia di concorsi pubblici.



E' opportuno evidenziare che gli indirizzi contenuti nella presente circolare tengono conto della disciplina

normativa in tema di concorsi che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche in indirizzo.

Le fonti in

tema di procedure di reclutamento, oltre ai noti riferimenti costituzionali di cui all'art. 51 e 97 della Costituzione,

sono rinvenibili nella legge o nei attuativi adottati secondo i principi e le modalita' di seguito specificati.

/>
Innanzitutto si ricorda che il principio di riserva di legge relativa in materia concorsuale si deduce:

/>


dal comma 1 dell'art.97, che la prevede in materia di organizzazione dei pubblici uffici (il

reclutamento rientra, appunto, nella sfera dell'organizzazione);



dal comma 3 dello stesso articolo

che rimette alIa legge le eventuali deroghe al principio del concorso pubblico quale modalita' di accesso agli impieghi

nelle pubbliche amministrazioni.

Dalla predetta riserva scaturisce poi il corollario che la materia e'

sottratta alla contrattazione collettiva, come risulta anche dall'art.40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

in virtu' del richiamo, tra le materie escluse dal contesto negoziale, di quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera

c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Nell'ambito delle fonti di legge in materia concorsuale si

richiamano, in questa sede, solo quelle aventi contenuto e portata generale, non rilevando nel presente contesto

eventuali disposizioni speciali dettate per alcuni settori dell'amministrazione pubblica.

La disamina inizia

dal citato d.lgs. 165/2001, che detta Ie norme generali sull'ordinamento del lavoro aIle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche Ie cui iposizioni, secondo quanto afferma l'art. 1, comma 3, dello stesso d.lgs.,

costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 delIa Costituzione.

In materia concorsuale e'

essenziale il richiamo:

all'art. 35, del predetto decreto che stabilisce principi

fondamentali,

alcuni dei quali si andranno ad illustrare per la funzione chiarificatrice che possono svolgere;

all'art. 70,

comma 13, dello stesso decreto in cui si vincolano Ie amministrdzioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal

decreto del Presidente delIa Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per Ie parti

non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo. Cio' qualora non si siano avvalse

dell'effettivo eserczio di un potere regolamentare, consentito a tutte Ie pubb1iche amministrazioni in materia di

reclutamento da esercitare in coerenza con i principi previsti dalla predetta normativa. Con il citato, art. 70, comma

13, del d.lgs 165/2001 il decreto del Presidente delIa Repubblica n. 487/1994, pur essendo una fonte di rango

regolamentare, e' stato  «legificato » in virtu' dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso decreto del Presidente

delIa Repubblica, tuttavia, era gia' contemplato nell'art. 89 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali).

II predetto articolo 89 del d.lgs 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce

che i regolamenti in materia di procedure per Ie assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'art. 35 del d.lgs

165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mdncanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista

dal decreto del Presidente del La Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non si tralascia di aggiungere che lo stesso art. 35,

comma 7, del d.lgs 165/2001 prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali

disciplina le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti d' accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto

dei principi fissati dallo stesso articolo.

Nella rassegna delle fonti sulla materia assume percio' rilievo

primario il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  «Regolamento recante norme sull'accesso agli

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre

forme di assunzione nei pubblici impieghi » adottato in attuazione dell'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29.

Rihiamate le fonti normative di cui sopra, si procedera' ad illustrare i principi fondamentali in esse

previsti, sottolineando la loro portata generale per tutte le amministrazioni pubbliche, cosi' come le disposizioni che

li contengono.

La possibilita' di informatizzazione della gestione delle procedure concorsuali e' desumibile

dall'illustrazione dei principi fondamentali in materia, mediante una lettura attualizzata del testo letterale delle

disposizioni, in ossequio ai principi in tema di interpretazione sistematica delle fonti del diritto, fermo restando il

rispetto delIa voluntas legis.

Ciascuna amministrazione terra' conto degli indirizzi rappresentati al fine di

adeguare i propri regolamenti ed i propri atti.

Gli indirizzi di cui alIa presente circolare riguardano

qualunque forma di reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, sia con assunzione a tempo indeterminato,

sia con contratto a tempo determinato (si rinvia al riguardo a quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001). Vanno

rispettati anche per quanto attiene al reclutamento delIa dirigenza.

I presenti indirizzi interpretativi sono

estensibili, ove compatibili, anche aIle procedure comparative per la stipula di contratti di lavoro autonomo secondo Ie

modalita' disciplinate dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001.

I principi di economicita' e

celerita' nella svolgimento del concorso pubblico.

I principi fondamentali del concorso pubblico, di diretta

derivazione di quelli contenuti nella Costituzione, sono elencati nell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/200l.

/>
Per Ie finalita' di questa circolare rileva essenzialmente la lettera a) del predetto comma che dispone in merito

a modalita' di svolgimento delIa selezione che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di

espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di

preselezione.

La medesima formulazione di cui alIa predetta lettera a) e' poi contenuta anche nell' art. 1,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Le istanze a fondamento delIa norma

richiamata sono Ie stesse che stanno alIa base dei principi generali dell'attivita' amministrativa individuati

nell'art. 1, comma 1, delIa legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui  «L'attivita' amministrativa persegue i fini

determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita' e di

trasparenza ».

In quest'ottica Ie amministrazioni pubbliche devono improntare il sistema di reclutamento

cercando di favorire forme di semplificazione delle procedure e soluzioni di economicita' tanto dal lato

dell'amministrazione pubblica quanto dal lato del cittadino, nel rispetto dell'imparzialita' e delIa trasparenza che

sono canoni supremi in materia concorsuale.

La semplificazione e l'economicita' sono criteri fondanti delIa

procedura fin dal suo inizio, ricorrendo, in ogni fase, anche all'ausilio di sistemi automatizzati. In quest'ottica si

sono sviluppati presso molte amministrazioni pubbliche anche forme di acquisizione on-line delle domande concorsuali, al

fine di creare per ogni procedura una banca dati informatizzata contenente ogni notizia utile relativa ai candidati,

favorendo una gestione piu' rapida ed efficace delIa procedura e delIa comunicazione con i candidati medesimi.

/>
II principio delIa celerita' nell'espletamento delle procedure, favorito da forme di automatizzazione anche nella

gestione del concorso oltre che eventualmente delIa selezione in se', e' da collegare anche al fatto di dare un

riscontro ragionevole ai candidati sulla durata delle procedure.

In merito ai tempi delle procedure concorsuali

l'art. 11, comma 5,

del decreto del Presidente delIa Repubblica 487/1994 prevede che Ie stesse devono

concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla

data delIa prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla

Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alIa Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartjmento

delIa funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per

conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Ovviamente detta disposizione riguarda solo le amministrazioni dello

Stato e gli enti pubblici nazionali.

Tuttavia deve essere utilizzata come principio a cui devono ispirarsi

tutte le restanti amministrazioni affinche' stabiliscano nei propri regolamenti tempi puntuali per la conclusione delle

procedure concorsuali.

Gli interventi in tema di informatizzazione nella gestione del reclutamento, fermo

restando l'obiettivo generale di graduale digitalizzazione di tutti i processi amministraivi, rimangono nella

discrezionalita' di ogni singola amministrazione in relazione alle valutazioni che scaturiscono anche dalla

disponibilita' di risorse finanziarie.

Vi sono, invece, misure necessarie che ogni amministrazione dovra'

adotlare, ad esempio per quanto concerne l'utilizzo della posta elettronica certificata nella comunicazione con i

candidati, consentendo agli stessi di utilizzare il predetto strumento anche ai fini della trasmissione della domanda di

concorso.

Si ricorda che il d.P.C.M 6 maggio 2009, articolo 4, comma 4, prevede che le pubbliche

amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, decreto legislativo n.

82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso

decreto legislativo.

Questi aspetti saranno meglio chiariti nel paragrafo che segue.

Avvio della

procedura concorsuale e presentazione delle domande.

Le procedure concorsuali in genere sono ampiamente

disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che rappresenta un punto di riferimento fondamentale

per tutte Ie amministrazioni pubbliche che non si siano dotate di un regolamento concorsuale, nonche' per quelle che lo

abbiano adottato in quanto dal citato decreto del Presidente della Repubblica hanno potuto ricavare i principi

fondamentali cui ispirarsi a garanzia del rispetto dell'imparzialita' e del buon andamento quali pilastri fondanti

delle procedure stesse.

Il bando di concorso per pubblici impieghi, per la sua natura di  «lex specialis »,

rappresenta poi la fonte specifica a riferimento per l'avvio di una procedura concorsuale e per la regoiamentazione

specifica e puntuale della stessa.

Rimane fermo che il bando, per non risultare illegittimo e suscettibile di

impugnazione, deve essere conforme a quanto stabilito dalla legge e dall'eventuale fonte regolamentare.

Cio'

premesso, ai fini della gestione di una procedura concorsuale, con esclusione da questo contesto dell'aspetto legato

alle prove d'esame e alla relativa valutazione, rileva il contenuto del banda circa :e rego e, le modalita' ed i tempi

di presentazione della domanda.

Il bando deve rispettare i vincoli previsti dall'art. 4 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 487/1994 che al comma 1 cosi' dispone  «Le domande di ammissione al concorso, redatte in

carta semrlice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a

mezzo di raccomandata con avviso di

ricevimento

all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine

perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. »

I

successivi commi stabiliscono che:

 «2. La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata

da'ltimbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo s chema che

viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono

tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. »

Prima di passare alla disamina della normativa

di cui sopra si sottolinea che nella stesura originaria l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica

487/1994 conteneva anche la previsione che la firma da apporre in calce alla domanda dovesse essere autenticata, a pena

di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In

un'ottica di importante semplificazione della materia, il predetto comma 5 e' stato abrogato dall'art. 3, delIa legge

15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di

decisione e di controllo.

Il processo di semplificazione gia' avviato deve seguire una direzione evolutiva

volta ad alleggerire Ie procedure burocratiche in un'ottica di miglioramento dei rapporti con l'utenza e di

contenimento dei costi.

In questa percorso evolutivo si inseriscono i criteri interpretativi del citato

articolo 4, attualizzati in relazione alle innovazioni tecnologiche ed alIa luce delIa disciplina normativa in tema di

amministrazione digitale, senza sacrificare i valori portanti contenuti in esso.

Detto articolo da' evidenza

di alcune istanze imprescindibili che sono tenute nella giusta considerazione così come di seguito descritto:

/>
1. Presentazione delle domande per via telematica mediante PEC-



Per poter essere ammessi ad un

concorso occorre presentare apposita domanda. Il riferimento alIa modalita' cartacea (carta semplice) contenuto

nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 nasceva dall'esigenza di rendere inequivocabile il

superamento di una vecchia disciplina che prevedeva la presentazione delIa domanda di concorso in carta da bollo. In

coerenza con l'evoluzione delIa tecnologia e con l'estensione alIa P.A. delIa generale tendenza all'uso degli

strumenti di information and communcation technology, si e' sviluppata una normativa importante voIta alla

dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni. L'art. 38 del decreto del

Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte Ie istanze e Ie

dichiarazioni da presentare alIa pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere

inviate anche per fax e via telematica. Le istanze e Ie dichiarazioni inviate per va telematica sono valide se effettuate

secondo quanto previsto dall' art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se ne deduce che l'attualizzazione

delIa normativa concorsuale determina la possibilita' di presentare Ie domande di concorso anche in via telematica,

secondo Ie precisazione che seguono.

2. Validita' delIa trasmissione mediante PEC - L'art. 4 del

/>
decreto del Presidente delIa Repubblica n. 487/1994 dispone che la domanda di concorso deve essere presentata

direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'art. 4 del decreto del Presidente delIa Repubblica 11

febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo delIa posta elettronica certificata, prevede che l'invio di

messaggi con detto strumento e' valida agli effetti di legge. La validita' delIa trasmissione e ricezione del messaggio

di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di

avvenuta consegna, di cui all'art. 6. Lo stesso principio e' ribadito dall'art. 16-bis, comma 5, delIa legge 2/2009

secondo cui l'utilizzo delIa posta elettronica certificata avviene con effetto equivalente, ove necessario, alIa

notificazione per mezzo della posta. Quanto sopra asserito non puo' certo considerarsi ostacolato dal fatto che

/>
l'art. 4 del decreto del Presidente delIa Repubblica n. 487/1994 preveda quali modalita' di presentazione delIa

domanda la consegna a mano e lo strumento delIa raccomandata AR  «con esclusione di qualsiasi altro mezzo ». Le

disposizioni sopra richiamate hanno, infatti, chiaramente reso equivalente la trasmissione per posta certificata alIa

notificazione per mezzo delIa posta.

3. Sottoscrizione delIa domanda - Come ogni manifestazione di volonta'

espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell'istante

quale elemento che da' certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alIa richiesta presentata ed ai suoi contenuti,

risposta all'esigenza di individuare l'autore delIa stessa. L'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice

dell'amministrazione digitale) disciplina la validita' delle istanze e delle dichiarazioni presentate aIle pubbliche

amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b)

ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso delIa carta d'identita' elettronica o

delIa carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi

strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalita' di

identificazione); c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso Ie credenziali di

accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. n. 185 del 2008,

convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e Ie dichiarazioni inviate a compilate suI sito secondo Ie modalita' di

cui aIle lettere sopra elencate sono equivalenti aIle istanze e aIle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa

apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del

Presidente delIa Repubblica n. 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l.

185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) e' gia' sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato

l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente

in tema di concorsi la necessita' di una presentazione dell'istanza con Ie modalita' qualificate di cui aIle lettere

a), b) e c) sopra richiamate, fermo restan ache qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide

da parte dell'amministrazione.

4. Prova delIa data di spedizione Come noto, il bando di

concorso

fissa un termine entro il quale la domanda di concorso deve essere spediita (30 giorni dalla data di pubblicazione del

bando in G.U.). II rispetto del termine e' condizione essenziale per la regolare presentazione delIa domanda di

concorso. Ne deriva la necessita' di avere la possibilita' di verificare inequivocabilmente il rispetto del predetto

termine. La previsione dell'art. 4 del decreto del Presidente delIa Repubblica n. 487/1994, secondo cui la data di

spedizione e' comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante, e' salvaguardata anche con la

trasmissione tramite posta elettronica certificata in quanto l'art. 16-bis, comma 6, de'Ja legge 2/2009, stabilisce che

ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica cerlificata con tecnologie che certifichino data e ora

dell'invio e delIa ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, anche al fine di avere la

garanzia delIa coerenza tra quanto inviato dal mittente e quanto ricevuto dal destinatario. Al riguardo si sottolineano i

pregi delIa posta elettronica certificata in relazione alle garanzie di qualita', tracciabilita' e sicurezza che puo'

offrire, laddove i processi di gestione cartacea dei documenti sono, lnvece, caratterizzati da eccessiva onerosita',

difficolta' di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilita' di errori,

smarrimenti ed altre inefficienze.



5. Comunicazioni dalla P.A. al candidato - Rimane fermo che il

canale prescelto della posta certificata per l'inoltro della domanda può essere utilizzato dall'amministrazione nel

prosieguo dell'iter concorsuale.

Regolamenti concorsuali e bandi di concorso.

Si evidenzia che la

normativa sopra richiamata e gli indirizzi che ne scaturiscono non necessitano di interventi regolamentari o di

specifiche nel bando di concorso per essere efficaci.

Rimane auspicabile, tuttavia, che le amministrazioni

adeguino, per esigenze di trasparenza e chiarezza, i propri atti a quanto sopra descritto al fine di rendere ancora piu'

inequivocabile per il candidato la moderna modalita' di relazionarsi con la pubblica amministrazione e favorire,

soprattutto con le nuove generazioni, il sistema di comunicazione telematica.

Rimane, altresi', nella

postesta' regolamentare di ciascuna amministrazione individuare percorsi ulteriori di semplificazione della

comunicazione con i candidati e delle modalita' di acquisizione delle domande di concorso, anche mediante appositi

regolamenti o previsioni contenute nel bando, purche' siano rispettati i principi essenziali che attengono alla certezza

del diritto ed alla trasparenza dei processi.

La presente circolare, dopo la registrazione da parte dei

competenti organi di controllo, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. "



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