Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.
Decreto 3 agosto 2010 del Ministero dell'Interno
Dettagli della notizia
L'URP comunica che nella Gazzetta Ufficiale n.199 del 26 agosto 2010 -
Supplemento Ordinario n.207, è stato pubblicato il decreto 3 agosto 2010 del Ministero dell'Interno,
recante:"Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009 delle
amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni".
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7 del citato decreto
ministeriale
"Art. 1
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Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti adempimenti e termini per la trasmissione
/>
1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto di bilancio 2009, allegati al
presente tenuti a predisporre e trasmettere:
- entro il 15 novembre 2010, se la trasmissione avviene in forma
cartacea nonche' supporto informatico alle Prefetture-Utg, alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta
ed ai Commissariati del governo del Governo di Trento e Bolzano;
- entro il 14 dicembre 2010 se la trasmissione
avviene tramite posta elettronica certificata direttamente alla Direzione centrale della finanza locale di questa
Ministero.
2. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare, e
trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.
/>
Art. 2
Istruzioni per la trasmissione in forma
cartacea nonchè su supporto informatico
1. All'originale del certificato deve essere
allegato il floppy disk o CD integro, sul quale e' apposta l'etichetta in originale con indicazione della denominazione
dell'ente, della provincia di appartenenza e la dizione "certificato di rendiconto di bilancio 2009".
L'etichetta deve essere fornita dalla ditta produttrice del software e contenere, inoltre, il nome ed il logo della
ditta stessa, nonche' gli estremi dell'omologazione ministeriale.
2. Le Prefetture-Utg, la Presidenza della
Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano, nel ricevere la documentazione
ed apponendo sul frontespizio del certificato il timbro recante la data di arrivo, verificano il contenuto dei
certificati cartacei e, successivamente, procedono al caricamento dei dati, contenuti nei floppy disk o CD, nella banca
dati della Direzione centrale della finanza locale entro il 14 dicembre 2010.
/>
Art. 3
Istruzioni per la trasmissione
per posta elettronica certificata
1. Gli enti locali che intendono aderire per la prima volta alla
trasmissionedelle certificazione dovranno darne preventiva comunicazione alla Direzione centrale della finanza locale,
entro e non oltre il 30 settembre 2010, all'indirizzo di posta finanzalocale.prot@pec.interno.it La citata preventiva
comunicazione andra' effettuata dagli enti richiedenti esclusivamente dalla propria casella di posta elettronica
certificata (PEC) sulla quale riceveranno le credenziali informatiche (Userid e password) necessarie per poter accedere
alla trasmissione elettronica del certificato (TBEL). Tutti gli enti gia' dotati di credenziali informatiche (Userid e
password) potranno continuare ad utilizzare quelle gia' attribuite.
2. Dopo il 30 settembre 2010, non sara'
piu' possibile attribuire Userid e password e, pertanto, la trasmissione sara' possibile solo con le modalita' in
forma cartacea nonche' su supporto informatico.
3. Gli enti locali che hanno ricevuto Userid e password
trasmettono, tramite posta elettronica certificata, unicamente il documento elettronico in formato xml, entro il 14
dicembre 2010, direttamente alla Direzione centrale della finanza locale al seguente indirizzo di posta elettronica
finanzalocale.prot@pec.interno.it e riceveranno comunicazione circa il buon esito della trasmissione sulla stessa casella
di posta elettronica certificata.
4. Per gli enti che adempiono alla trasmissione tramite posta elettronica
certificata non e' prevista alcuna trasmissione per via cartacea ed essi non sono altresi' tenuti ad utilizzare un
software omologato dal Ministero dell'interno per la creazione del file dati in formato xml.
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Art. 4
Adempimenti circa la trasmissione delle
certificazioni, tecniche e prescrizioni a carattere generale
1. Per quanta concerne gli
adempimenti in ordine alla trasmissione delle certificazioni, per gli enti che provvedono alla trasmissione del documento
in forma cartacea nonche' su supporto informatico, restano confermate Ie modalita' gia' previste nel decreto
ministeriale 14 agosto 2009, ivi compresa la trasmissione alla regione di appartenenza; le Prefetture-Utg, la Presidenza
della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano avranno, inoltre, cura di
trasmettere copia delle certificazioni agli altri enti destinatari (Corte dei conti, Upi, Uncem) .
2. Per gli
enti di cui al precedente comma 1, sono confermate anche le specifiche tecniche circa il formato ed arrotondamento dei
dati, nonche' le altre prescrizioni a carattere generale circa la certificazione su supporto informatico, con la sola
differenza che il file del supporto informatico dovra' essere in formato xml.
3. Anche per gli enti locali che
adempiono alla trasmissione del certificato tramite posta elettronica certificata (PEC), sono confermate le specifiche
tecniche circa il formato ed arrotondamento dei dati, nonche' le altre prescrizioni a carattere generale circa la
certificazione su supporto informatico, con la sola differenza che il file del supporto informatico dovra' essere in
formato xml. La Direzione centrale delIa finanza locale curera' l'inoltro del certificato in forma elettronica alla
Corte dei conti, all'Upi e all'Uncem nonche' alle regioni di appartenenza.
/>
Art. 5
Sottoscrizione del documento
trasmesso in forma cartacea nonche' su supporto informatico
1. La certificazione
va sottoscritta dal Segretario, responsabile del servizio finanziario nonche' dall'organo revisione economico-
finanziario i quali, con l'apposizione della firma in calce alle certificazioni, attestano anche che i contenuti nel
floppy disk o CD sono gli stessi riprodotti sulla stampa cartacea.
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Art. 6
Sottoscrizzione del documento per
posta elettronica certificata
1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario nonche'
l'organo di revisione economico- finanziaria provvederanno a sottoscrivere, con firma digitale, il documento.
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Art. 7
Omologazione ministeriale del software
1. L'omologazione ministeriale del software e' richiesta
solo per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonche' su supporto
informatico e non per quelli che provvedano tramite posta elettronica certificata.
2. Entro il termine
perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti interessati
ad ottenere l'omologazione del proprio software, devono richiedere copia del tracciato record al Ministero dell'interno
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale n. 1
00184 - Roma. La richiesta puo' essere inoltrata anche via e-mail al seguente indirizzo:
"ufficiostudi@interno.it" e costituisce condizione preliminare per l'ammissione alle successive fasi
dell'omologazione del software.
3. I soli soggetti che risultano aver gia' fatto richiesta del tracciato
record nel termine previsto, possono richiedere l'omologazione e, a tal fine, sono tenuti a trasmettere la seguente
documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale:
- File in formato xml contenente i dati;
- certificato di
iscrizione della ditta o societa' al registro delle imprese.
4. L'omologazione non e' concessa ai soggetti,
che, nel corso dell'istruttoria diretta a verificare la conformita' del software per il certificato del rendiconto di
bilancio 2009, presentino per tre volte un software non in linea con le prescrizioni contenute nel presente decreto o
anche ai soggetti che, avendo presentato il software nei tempi previsti e dovendo provvedere ad alcune correzioni o
adattamenti per renderlo completamente conforme alle prescrizioni, faranno pervenire lo stesso oltre il sessantesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Tutti i termini indicati
nei precedenti commi del presente articolo si considerano in giorni solari consecutivi.
6. Al termine delle
procedure di verifica, verra' reso noto l'elenco dei soggetti a cui e' stata concessa l'omologazione ministeriale sul
sito http://www.finanzalocale.interno.it/, oltre che con comunicazione via posta elettronica, ai soggetti direttamente
interessati.
7. L'omologazione verra' concessa, al termine delle procedure, contemporaneamente a tutti i
soggetti per i quali verrà riscontrata la sussistenza dei necessari presupposti. "