Modalità  relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità  montane e delle unioni di comuni.

Decreto 3 agosto 2010 del Ministero dell'Interno

Dettagli della notizia

L'URP comunica che nella Gazzetta Ufficiale n.199 del 26 agosto 2010 -

Supplemento Ordinario n.207, è stato pubblicato il decreto 3 agosto 2010 del Ministero dell'Interno,

recante:"Modalità  relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009 delle

amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità  montane e delle unioni di comuni".



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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7 del citato decreto

ministeriale







                                                                                   "Art. 1

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Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti adempimenti e termini per la trasmissione

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1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto di bilancio 2009, allegati al

presente tenuti a predisporre e trasmettere:

- entro il 15 novembre 2010, se la trasmissione avviene in forma

cartacea nonche' supporto informatico alle Prefetture-Utg, alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta

ed ai Commissariati del governo del Governo di Trento e Bolzano;

- entro il 14 dicembre 2010 se la trasmissione

avviene tramite posta elettronica certificata direttamente alla Direzione centrale della finanza locale di questa

Ministero.

2. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare, e

trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.





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                                                                                             Art. 2



Istruzioni per la trasmissione in forma

cartacea nonchè su supporto informatico





1. All'originale del certificato deve essere

allegato il floppy disk o CD integro, sul quale e' apposta l'etichetta in originale con indicazione della denominazione

dell'ente, della provincia di appartenenza e la dizione "certificato di rendiconto di bilancio 2009".

L'etichetta deve essere fornita dalla ditta produttrice del software e contenere, inoltre, il nome ed il logo della

ditta stessa, nonche' gli estremi dell'omologazione ministeriale.

2. Le Prefetture-Utg, la Presidenza della

Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano, nel ricevere la documentazione

ed apponendo sul frontespizio del certificato il timbro recante la data di arrivo, verificano il contenuto dei

certificati cartacei e, successivamente, procedono al caricamento dei dati, contenuti nei floppy disk o CD, nella banca

dati della Direzione centrale della finanza locale entro il 14 dicembre 2010.  









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                                                                                                Art. 3



Istruzioni per la trasmissione

per posta elettronica certificata



1. Gli enti locali che intendono aderire per la prima volta alla

trasmissionedelle certificazione dovranno darne preventiva comunicazione alla Direzione centrale della finanza locale,

entro e non oltre il 30 settembre 2010, all'indirizzo di posta finanzalocale.prot@pec.interno.it La citata preventiva

comunicazione andra' effettuata dagli enti richiedenti esclusivamente dalla propria casella di posta elettronica

certificata (PEC) sulla quale riceveranno le credenziali informatiche (Userid e password) necessarie per poter accedere

alla trasmissione elettronica del certificato (TBEL). Tutti gli enti gia' dotati di credenziali informatiche (Userid e

password) potranno continuare ad utilizzare quelle gia' attribuite.

2. Dopo il 30 settembre 2010, non sara'

piu' possibile attribuire Userid e password e, pertanto, la trasmissione sara' possibile solo con le modalita' in

forma cartacea nonche' su supporto informatico.

3. Gli enti locali che hanno ricevuto Userid e password

trasmettono, tramite posta elettronica certificata, unicamente il documento elettronico in formato xml, entro il 14

dicembre 2010, direttamente alla Direzione centrale della finanza locale al seguente indirizzo di posta elettronica

finanzalocale.prot@pec.interno.it e riceveranno comunicazione circa il buon esito della trasmissione sulla stessa casella

di posta elettronica certificata.

4. Per gli enti che adempiono alla trasmissione tramite posta elettronica

certificata non e' prevista alcuna trasmissione per via cartacea ed essi non sono altresi' tenuti ad utilizzare un

software omologato dal Ministero dell'interno per la creazione del file dati in formato xml.





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                                                                                               Art. 4



Adempimenti circa la trasmissione delle

certificazioni, tecniche e prescrizioni a carattere generale





1. Per quanta concerne gli

adempimenti in ordine alla trasmissione delle certificazioni, per gli enti che provvedono alla trasmissione del documento

in forma cartacea nonche' su supporto informatico, restano confermate Ie modalita' gia' previste nel decreto

ministeriale 14 agosto 2009, ivi compresa la trasmissione alla regione di appartenenza; le Prefetture-Utg, la Presidenza

della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano avranno, inoltre, cura di

trasmettere copia delle certificazioni agli altri enti destinatari (Corte dei conti, Upi, Uncem) .

2. Per gli

enti di cui al precedente comma 1, sono confermate anche le specifiche tecniche circa il formato ed arrotondamento dei

dati, nonche' le altre prescrizioni a carattere generale circa la certificazione su supporto informatico, con la sola

differenza che il file del supporto informatico dovra' essere in formato xml.

3. Anche per gli enti locali che

adempiono alla trasmissione del certificato tramite posta elettronica certificata (PEC), sono confermate le specifiche

tecniche circa il formato ed arrotondamento dei dati, nonche' le altre prescrizioni a carattere generale circa la

certificazione su supporto informatico, con la sola differenza che il file del supporto informatico dovra' essere in

formato xml. La Direzione centrale delIa finanza locale curera' l'inoltro del certificato in forma elettronica alla

Corte dei conti, all'Upi e all'Uncem nonche' alle regioni di appartenenza.







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                                                                                                       Art. 5



Sottoscrizione del documento

trasmesso in forma cartacea nonche' su supporto informatico







1. La certificazione

va sottoscritta dal Segretario, responsabile del servizio finanziario nonche' dall'organo revisione economico-

finanziario i quali, con l'apposizione della firma in calce alle certificazioni, attestano anche che i contenuti nel

floppy disk o CD sono gli stessi riprodotti sulla stampa cartacea.











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                                                                                                       Art. 6



Sottoscrizzione del documento per

posta elettronica certificata



1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario nonche'

l'organo di revisione economico- finanziaria provvederanno a sottoscrivere, con firma digitale, il documento.

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                                                                                             Art. 7



                              

Omologazione ministeriale del software



1. L'omologazione ministeriale del software e' richiesta

solo per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonche' su supporto

informatico e non per quelli che provvedano tramite posta elettronica certificata.

2. Entro il termine

perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti interessati

ad ottenere l'omologazione del proprio software, devono richiedere copia del tracciato record al Ministero dell'interno

- Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale n. 1

00184 - Roma. La richiesta puo' essere inoltrata anche via e-mail al seguente indirizzo:

"ufficiostudi@interno.it" e costituisce condizione preliminare per l'ammissione alle successive fasi

dell'omologazione del software.

3. I soli soggetti che risultano aver gia' fatto richiesta del tracciato

record nel termine previsto, possono richiedere l'omologazione e, a tal fine, sono tenuti a trasmettere la seguente

documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale:

- File in formato xml contenente i dati;

- certificato di

iscrizione della ditta o societa' al registro delle imprese.

4. L'omologazione non e' concessa ai soggetti,

che, nel corso dell'istruttoria diretta a verificare la conformita' del software per il certificato del rendiconto di

bilancio 2009, presentino per tre volte un software non in linea con le prescrizioni contenute nel presente decreto o

anche ai soggetti che, avendo presentato il software nei tempi previsti e dovendo provvedere ad alcune correzioni o

adattamenti per renderlo completamente conforme alle prescrizioni, faranno pervenire lo stesso oltre il sessantesimo

giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Tutti i termini indicati

nei precedenti commi del presente articolo si considerano in giorni solari consecutivi.

6. Al termine delle

procedure di verifica, verra' reso noto l'elenco dei soggetti a cui e' stata concessa l'omologazione ministeriale sul

sito http://www.finanzalocale.interno.it/, oltre che con comunicazione via posta elettronica, ai soggetti direttamente

interessati.

7. L'omologazione verra' concessa, al termine delle procedure, contemporaneamente a tutti i

soggetti per i quali verrà  riscontrata la sussistenza dei necessari presupposti. "



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