Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.32 del 8 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto 1 febbraio 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo alle Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
L'articolo 5 del succitato decreto ministeriale disciplina la raccolta e trasporto occasionali, che è quella "attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive , e che non superi le cento tonnellate annue complessive".
In virtù di tale articolo le "associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose".