L'URP segnala che il
Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 20 ottobre 2009, con propria delibera n.232, ha approvato la legge
regionale recante:"Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione
autentica".
La suddetta legge si compone dei seguenti
articoli:
Art. 1
(Integrazione all'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n,3)
1. Dopo
il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n.3 (Adeguamento canoni di locazione alloggi di
edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), è inserito il seguente:
"1 bis. Il comma 1 non trova
applicazione qualora il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sia determinato ai
sensi del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1984, n.54 (Norme per l'assegnazione e la
determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), così come modificato dal comma 4
dell'articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2006, n.
22."
Art.2
(Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica)
1. Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma
1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica),
entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'articolo 159 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n.137). "