L'URP comunica che il Consiglio Regionale della Puglia, adottato, in data 14 marzo 2012, la deliberazione n.
81, recante:“Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche
domiciliari a favore dell’emofilico)” .
Per opportuna conoscenza si trascrive di
seguito il testo degli articoli 1 - 2 - 3 - 4 della succitata legge
regionale
&n
bsp; &nb
sp; Art. 1
Modifica
all’articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 24
1. L’articolo 1 della legge
regionale 25 novembre 1976, n. 24 (Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell’emofilico) è
sostituito dal seguente:
“Art. 1
1. Le Asl e le Aziende ospedaliere della Regione Puglia,
previa comunicazione all’Assessorato alla sanità, organizzano, su istanza dei Centri emofilia, corsi di
addestramento per i pazienti affetti da coagulopatie congenite e loro assistenti per renderli idonei a eseguire con
consapevolezza il trattamento domiciliare in ossequio alle raccomandazioni nazionali vigenti.”.
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sp; &nbs
p; Art. 2
/>
Modifica al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/1976
/>
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/1976 le parole: “Per trattamento profilattico e sintomatico
domiciliare d’urgenza dell’emofilico” sono sostituite dalle seguenti: “Per trattamento
domiciliare dei pazienti con malattie emorragiche congenite”.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 3
/>
Modifica
all’articolo 3 della l.r. 24/1976
1. L’articolo 3 della l.r. 24/1976 è sostituito
dal seguente:
“Art. 3
1. I pazienti di maggiore età o gli assistenti da loro indicati,
riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento, possono eseguire a domicilio il trattamento di cui
all’articolo 2. Per gli emofilici minori di età è concessa espressa facoltà ai genitori e/o a
terzi da loro designati, di partecipare ai corsi di addestramento previsti dalla presente legge, onde praticare la
terapia domiciliare. I pazienti e/o loro assistenti riconosciuti idonei a praticare la terapia domiciliare sono tenuti a
compilare un diario della terapia infusionale.”.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 4
/>
&
nbsp; Modifica all’articolo 4 della l.r. 24/1976
1.
L’articolo 4 della l.r. 24/1976 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
1. Entro
ventiquattro ore dal trattamento, eseguito in regime di urgenza, il paziente deve sottoporsi a una visita di controllo
presso il centro che lo assiste. Ove sia impossibilitato a recarvisi, il paziente deve comunque informare il centro per
programmare una visita. Ogni sei mesi i pazienti devono sottoporsi a un controllo generale da eseguire presso il centro
di riferimento. I dati relativi al trattamento domiciliare devono essere riportati nella cartella clinica del paziente a
ogni visita di controllo.”.