L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 9 novembre 2015, ha approvato la legge regionale recante:“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)”.
Tale legge non è ancora stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 6 della succitata legge regionale:
"Art. 1
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti al sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) dopo le parole: “anche in deroga” sono inserite le seguenti: “agli indici e parametri prescritti dalla” e prima della parola: “pianificazione” è eliminata la parola: “alla”.
Art. 2
Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2009
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009, come sostituito dall’articolo 1 della l.r. 21/2011 e successivamente modificato dall’articolo 4 della l.r. 49/2014, sono aggiunte le parole: “da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento, al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato, ovvero residenziale, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009
1. All’articolo 5 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 14/2009, come sostituito dall’articolo 1 della l.r. 1/2012 e successivamente modificato dall’articolo 5 della l.r. 49/2014, le parole: “del 1° agosto 2013” sono sostituite dalla parole: “1° agosto 2015”;
b) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 14/2009, come modificata dall’articolo 1 della l.r. 6/2013, dopo la parola: “ricostruzione” è inserito un punto e dopo le parole: ”previsto dall’articolo 3” il punto è sostituito da un virgola;
c) il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 14/2009, come sostituito dall’articolo 4 della l.r. 21/2011 e successivamente modificato dall’articolo 20 della l.r. 18/2012, è abrogato.
Art. 4
Modifica all’articolo 6 della l. r. 14/2009
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 14/2009, dopo le parole: “gli interventi di ristrutturazione edilizia” sono inserite le parole “o di demolizione e ricostruzione”.
Art. 5
Modifica articolo 7 della l. r. 14/2009
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2009, come modificato dall’articolo 5 della l.r. 21/2011, dall’articolo 20 della l.r. 18/2012, dall’articolo 12 della l.r. 26/2013 e successivamente dall’articolo 1 della l.r. 49/2014, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2016”.
Art. 6
Norma interpretativa alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
1. Nei procedimenti regolati dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PTTR) e nei procedimenti connessi di natura urbanistica e ambientale, il parere del Soprintendente si intende obbligatorio e non vincolante sugli ulteriori contesti di cui all’articolo 38, comma 3 delle norme tecniche di attuazione del PPTR approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176.