L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 16.7.2019, con propria delibera n.298, ha approvato la Legge Regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”, non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3 della succitata legge Regionale:
"Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20
1. All’articolo 1 della legge 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la parola: “consentiti”, è sostituita dalla seguente: “consentite”;
2) sono soppresse le seguenti parole: “, immutata la volumetria fuori terra esistente”;
3) le parole: “e fatti salvi”, sono sostituite dalle seguenti: “e fatte salve”;
4) prima della parola: “caratteristiche”, sono soppresse le seguenti: “i prospetti originari e”.
b) al comma 3, dopo la parola: “ampliamento,” sono soppresse le seguenti: “, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati,”;
c) i commi 6 e 7 sono abrogati.
Art. 2
Integrazioni alla l.r. 20/1998
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. n. 20/1998 è aggiunto il seguente:
“Art. 1 bis.
Ristrutturazione e ampliamenti strutturali
1. I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.
3. Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.”.
Art. 3
Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), la parola: “ringrano” si interpreta come “coltivazione di frumento o altro cereale in un campo in cui l’anno precedente sia stato coltivato lo stesso o altro cereale”.