Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n.11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)

Legge regionale approvata dal Consiglio Regionale della Puglia nella seduta del 12 ottobre 2010

Dettagli della notizia

L'URP   segnala che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 12 ottobre 2010, ha

adottato la legge regionale avente ad oggetto:"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile

2001, n.11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)",
composta di due soli

articoli.


Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della suindicata legge

regionale.


                                                                                                "Art. 1



1. Alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'

impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera B.2.g/5-bis) dell'elenco B.2

dell'allegato B, così come aggiunta dall'articolo 10, comma 1, lett. b), n. 2, della legge regionale 3 agosto 2007, n.

25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per I' esercizio finanziario 2007), e successivamente

sostituita dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di

energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e materia ambientale),  è sostituita dalla

seguente:

" B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua

calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale  o superiore

a 1 MW. Tale soglia è innalzata a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti

industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva come definite nell' articolo 5 del decreto del

Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (Limiti inderogabili di densità  edilizia, di altezza, di distanza

fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o

riservati alle attività  collettive, al verde pubblico  o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi

strumenti urbanistici  o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.

765)";

b) dopo il comma 8 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

" 8 bis. Per gli

interventi di cui alla lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per progetti di interventi

ricadenti anche parzialmente in:

- aree naturali protette e siti "rete natura 2000" (Sic e ZPS di cui

alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla

conservazione degli uccelli selvatici);

- beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6

luglio 2002, n.13 7) e successive modifiche e integrazioni;

- ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C del

Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio(PUTT/P) approvato con Deliberazione della Giunta regionale 15

dicembre 2000, n. 1748; - zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio

ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio

dell'attività  agricola.".


2. Le integrazioni di cui al comma 1 si applicano alle

procedure in corso relative alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore della

presente legge. Restano in vigore le disposizioni precedenti per le procedure relative a istanze presentate in epoca

anteriore e, comunque, per le procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi.

3. Per gli

interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione,  è vietato l'uso di

erbicidi  o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati.

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                                                                                              Art. 2


                                                         Fotovoltaico strutturale


1. Al fine di implementare

la realizzazione di impianti di piccola taglia, ovvero di impianti che insistono sul patrimonio edilizio esistente, sono

soggetti a denuncia di inizio attività , ovvero sono interventi di attività  edilizia libera, quelli di cui ai numeri 11 e

12 del decreto del Ministro delle sviluppo economico del 10 settembre 2010 contenente linee guida per il procedimento di

cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione e costruzione di impianti di

produzione di elettricità  da fonti rinnovabili.


2. Ai fini di quanto disposto dal punto

12.1, lett. a), delle Linee guida di cui al comma 1, sono considerati compresi nella tipologia degli impianti solari

fotovoltaici aderenti  o integrati nei tetti  o nelle coperture, e quindi sono considerati attività  edilizia libera, tutti

gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lett. b3), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19

febbraio 2007, con le specificazioni di cui all'allegato 3 del medesimo decreto come integrato e modificato

dall'articolo 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010. "





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