L'URP segnala che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 10 dicembre 2008, con deliberazione n.187, ha approvato la legge regionale avente ad oggetto:"Norme in materia di attività professionali turistiche".
Per opportuna consocenza, si trascrivono di seguito i primi 3 articoli della suddetta legge:
"Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto della vigiente normativa comunitaria e nazionale in materia, riconosce e valorizza le professioni turistiche intervenendo sulla definizione delle relative attività, sulla declaratoria delle funzioni e sul sistema di accreditamento.
2. la Regione disciplina l'esercizio in Puglia delle attività profesisonali di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità dell'offerta dei servizi nell'ambito del settore, nonchè a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del terrtorio anche ai portatori di bisogni speciali.
Art. 2
(Definizione dei profili e declaratorie delle funzioni)
1. La Regione Puglia definisce le attività professionali turistiche di accompagnamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e successive modificazioni, dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto - legge 31 gennaio 2007, n.7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico - professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico). I relativi profili e funzioni ssono definiti secondo quanto di seguito indicato:
a) è guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi df'interesse culturale e paesaggistico, o comunque di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici e produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza degli interpreti turistici;
b) è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna sul territorio nazionale o all'estero persone singole o gruppi di persone in viaggi organizzati, curando l'attuazione dei programmi turistici all'uopo predisposti e assicurando assistenza ai partecipanti, nonchè provvede a dare notizie e informazioni riguardanti elementi significativi d'interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambii di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turisitiche e degli interpreti turistici;
c) è guida ambientale escursionistica chi, per attività professionale, al fine di illustrare i caratteri paesaggistici, ambientali, faunistici, botanici e geomofologici del territorio, accompagna e assiste persone singole o gruppi di persone in ambiti terrestri o acquatici, naturali o antropizzati, anche con riferimento ai percorsi escursionistici di cui alla legge regionale 25 asgosto 2003, n.21 (Dsiciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia), alle aree naturali protette o comunque sottoposte a tutela, alle strutture di carattere espositivo - didattico appositamente dedicate, a esclusione di percorsi che presentano difficoltà di accesso e richiedono, a tal fine, l'uso di specifiche attrezzature;
d) è guida sportiva chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico - sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l'utilizzo di particolari tecniche, ovvero l'impiego di specifiche attrezzature, secondo quanto disposto dalla Giunta regionale.
2. La Regione riconosce, altresì, le attività professionali appresso indicate, definendone profili e funzioni nel modo seguente:
a) è interprete turistico chi svolge attività professionale a supporto di turisti stranieri, singoli o in gruppo, assistendoli mediante servizi di traduzione orale, finalizzati a una migliore conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, presso uffici di informazione e in occasione di viaggi turistici o visite guidate, al di fuori delle attività e funzioni riconosciute per le guide e gli accompagnatori turistici;
b) è operatore congressuale chi, per professione, svolge la propria opera nella organizzazione, realizzazione e gestione coordinata di iniziative a carattere convegnistico e congressuale, di conferenze e manifestazioni analoghe. L'attività svolta può altresi comprendere, ad esclusivo beneficio dei partecipanti agli eventi di prenotazione alberghiera e servizi di assistenza e trasferimento da e per le località in cui si svolgono le manifestazioni.
3. Le attività professionali, come individuate ai commi 1 e 2, sono svolte a titolo esclusivo. E' pertanto fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell'ambito delle prestazioni rese a servizio dei truristi. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alla agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali oepranti nei settori turistico - ricettivo, dei trasporti e della ristorazione, nonchè del commercio, dell'artigianato e dei servizi.
4. Nello svolgimento delle rispettive attività professsionali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione a fini turistici del patrimonio culturale e ambientale del territorio, sensibilizzando i fruitori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati."
Art. 3
(Sistema di accreditamento e competenze della Regione)
1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi in ambito turistico, assicurare trasparenza e tutela dei consumatori e favorire l'incontro tra domanda e offerta, la Regione promuove un sistema di accreditamento per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge mediante l'istituzione di appositi elenchi provinciali e l'accertamento dei requisiti di qualificazione profesisonale ovvero del possesso di competenze e conoscenze specifiche tecniche settoriali, linguistiche e del territori regionale.
2. La Regione, sulla materia oggetto della presente legge, esercita l'attività di programmazione di coordinamento e d'indirizzo generale, nonchè il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2000, n.22 (Riordino delel funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali)."
Per ulteriori informazioni sulla legge in parola, collegarsi al sito del Consiglio Regionale della Puglia