L'URP comunica
che la Giunta della Regione Puglia ha presentato, in data 20 dicembre 2011, il disegno di legge
recante:"Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio", assegnato il 21 dicembre 2011 alla V Commissione.
Per
opportuna consocenza, si riporta di seguito il testo del suindicato disegno di legge.
Art. 1 -
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformita ai principi stabiliti dal
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive rirodificazionie integrazioni, nonché nel rispetto dei principi di
sussidiarietà e di leale collaborazione, disciplina Ie funzioni regionali di prevenzione e repressione dell
'abusivismo edilizio, nonché di supporto ai Comuni nell 'esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia,
allo scopo di assicurare I 'ordinato assetto del territorio, la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e del
patrimonio culturale.
Art. 2 - Cooperazione
istituzionale e supporto agli enti preposti alla vigilanza
1 La Regione,
al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un'efficace e coordinata azione di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio, promuove forme di cooperazione istituzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni tra
amministrazioni, enti e organi statali, regionali e locali, aventi ad oggetto, tra I 'altro:
a) I 'esercizio
integrato dell 'attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia;
b) la gestione e lo scambio
di dati e informazioni relative all'abusivismo;
c) misure dirette ad assicurare I 'effettiva esecuzione dei
provvedimenti sanzionatori.
2 Al fine di fornire supporto agli enti preposti alla vigilanza nell'esercizio
delle funzioni di propria competenza, la Regione attiva, anche su richiesta dell 'ente interessato, servizi di
consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa in ordine all 'adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi.
Art. 3 - Rilevamenti territoriali e
monitoraggio
1. La Regione verifica Ie trasformazioni del territorio
mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari, sulla base della programmazione effettuata dalla Giunta
regionale, nell 'ambito dell'aggiornamento e delia gestione integrata del S.I. T. (Sistema Informativo Territoriale),
di cui all 'art. 24 della L. R. 271uglio 2001, n. 20.
2. La struttura regionale competente in materia di
vigilanza urbanistico-edilizia effettua il costante monitoraggio dell 'abusivismo sulla base dei seguenti elementi
conoscitivi:
a) dati e informazioni di cui all 'art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001;
b)
segnalaziani provenienti da aftri soggetti pubblici;
c) rilevamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 4 - Banca dati
dell'abusivismo
1. Nell'ambito del S.l.T. è istituita la
banca dati contenente i dati e Ie informazioni inerenti if fenomeno dell 'abusivismo edilizio nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e Ie modalità di trasmissione al Presidente delia Giunta
regionale dei dati di cui all'art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 38012001, anche con modalità esclusivamente
telematica.
3. I dati di cui al precedente comma e gli esiti dei rilevamenti di cui all'art. 3
confluiscono nella banca dati dell'abusivismo.
4. La Regione concorda con gli enti locali e con gli altri enti
pubblici competenti modalità e criteri per lo scambio e I'integrazione di dati e di informazioni e per la
creazione di una rete unificata .
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Art. 5 - Relazione annuale sull'abusivismo
edilzio
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il dirigente o il
responsabile della struttura comunale competente invia alia Regione una relazione sull 'attività di vigilanza
espletata nell 'anno precedente, contenente I 'elenco degli abusi rilevati, I 'elenco delle demolizioni effettuate dai
responsabili degli abusi o direttamente dal Comune, nonche I 'elenco delle opere abusive per Ie quali non si sia
ancora provveduto alia demolizione, con specifica indicazione delle cause ostative.
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Art. 6 - Fondo regionale di rotazione per le spese
di demolizione delle opere abusive
1 Al fine di concedere ai Comuni
anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei
luoghi è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, un
fondo regionale di rotazione.
2 Il fondo è utilizzato dalla Regione o dai Comuni
beneficiari per I'esecuzione di interventi di demolizione, con priorità per gli immobili ricadenti in aree di
pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati.
3 La Giunta regionale definisce
Ie modalità di gestione del fondo, individua gli interventi di demolizione in conformità a quanto disposto
dal comma 2, ripartisce Ie risorse e determina modalità e termini per la restituzione delle somme anticipate.
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4 La Giunta può stabilire modalità dilazionate di restituzione delle somme anticipate ai Comuni,
entro un termine comunque non superiore a cinque anni.
5 Qualora Ie somme anticipate non siano rimborsate entro
cinque anni dall 'erogazione, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente
somma, maggiorata di interessi legali, dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo
trasferimenti ai Comuni inadempienti.
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Art. 7 - Esercizio del potere
sostitutivo
1. La Regione esercita if potere sostitutivo nei confronti
dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli stessi nell 'esercizio delle funzioni di repressione degli
abusi edifizi
2. A tal fine, la struttura regionale competente, accertata d 'ufficio o su impulso di
parte I'inerzia o I'inadempimento del Comune, diffida quest 'ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero
a relazionare sulle motivazioni del ritardo.
3. Decorso inutifmente if termine assegnato, ovvero rilevata
I'inadeguatezza delle ragioni addotte a giustificare if ritardo o I'inadempimento, la Giunta regionale delibera I
'esercizio del potere sostitutivo nominando un commissario ad acta.
4. Il commissario ad acta può
essere seelto tra i funzionari regionali o di enti locali, in possesso dei requisiti necessari per I'espletamento
delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni iscritti all'Albo Regionale dei Collaudatori. Il commissario ad
acta, qualora scelto tra professionisti esterni all 'Amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia
diversa da quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è stato attivato I'esercizio del potere
sostitutivo.
5. Il provvedimento di nomina è comunicato al Comune interessato e al responsabife
dell 'abuso, nonché al proprietario, qualora non coincidente col medesimo.
6. I compensi spettanti
al commissario sono a carico del Comune inadempiente.
7. Il commissario, espletate Ie attività
sostitutive, trasmette gli atti alla Procura delia Repubblica presso il Tribunale competente per territorio e alla
Procura regionale presso la Corte dei conti, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
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Art. 8 - Disposizioni
finanziarie
1 Ai fni dell'attuazione dell'art. 6 dell presente legge,
si provvede mediante I'istituzione, nell'ambito dell'UPB 3.3.1, di un apposito capitolo denominato "Fondo
regionale di rotazione per Ie anticipazioni relative alle spese di demolizione", con uno stanziamento, in termini di
competenza e cassa, pari a £ 100.000,00 per I' esercizio finanziario 2011, alla cui copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dal capitolo 571040.
2. Nello stato di previsione delle entrate per l'anno
2011, è istituito, nell'ambito dell'UPB 3.4.2 -introiti diversi, un apposito capitolo, collegato col
capitolo di spesa di cui al comma 1, denominato "Recupero anticipazioni dai Comuni per Ie somme relative aIle spese
di demolizione ".
3. Alla copertura degli oneri connessi aIle attività di cui agli articoli 3 e 4
si provvede con Ie risorse iscritte sui capitolo 571040, collegato al capitolo di entrata 3061110 "Proventi delle
indennita dovute per la realizzazione di opere abusive in zone paesaggistiche" .
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