Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio

Disegno di legge n.44/2011 del 20.12.2011 della Giunta Regionale

Dettagli della notizia

L'URP  comunica

che la Giunta della Regione Puglia ha presentato, in data 20 dicembre 2011, il disegno di legge

recante:"Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo

edilizio",
assegnato il 21 dicembre 2011 alla V Commissione.



Per

opportuna consocenza, si riporta di seguito il testo del suindicato disegno di legge.


Art. 1 -

Oggetto e finalità


1. La presente legge, in conformita ai principi stabiliti dal

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive rirodificazionie integrazioni, nonché nel rispetto dei principi di

sussidiarietà e di leale collaborazione, disciplina Ie funzioni regionali di prevenzione e repressione dell

'abusivismo edilizio, nonché di supporto ai Comuni nell 'esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia,

allo scopo di assicurare I 'ordinato assetto del territorio, la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e del

patrimonio culturale.



Art. 2 - Cooperazione

istituzionale e supporto agli enti preposti alla vigilanza



1 La Regione,

al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un'efficace e coordinata azione di prevenzione e repressione

dell'abusivismo edilizio, promuove forme di cooperazione istituzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni tra

amministrazioni, enti e organi statali, regionali e locali, aventi ad oggetto, tra I 'altro:

a) I 'esercizio

integrato dell 'attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia;

b) la gestione e lo scambio

di dati e informazioni relative all'abusivismo;

c) misure dirette ad assicurare I 'effettiva esecuzione dei

provvedimenti sanzionatori.

2 Al fine di fornire supporto agli enti preposti alla vigilanza nell'esercizio

delle funzioni di propria competenza, la Regione attiva, anche su richiesta dell 'ente interessato, servizi di

consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa in ordine all 'adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi.





Art. 3 - Rilevamenti territoriali e

monitoraggio



1. La Regione verifica Ie trasformazioni del territorio

mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari, sulla base della programmazione effettuata dalla Giunta

regionale, nell 'ambito dell'aggiornamento e delia gestione integrata del S.I. T. (Sistema Informativo Territoriale),

di cui all 'art. 24 della L. R. 271uglio 2001, n. 20.

2. La struttura regionale competente in materia di

vigilanza urbanistico-edilizia effettua il costante monitoraggio dell 'abusivismo sulla base dei seguenti elementi

conoscitivi:

a) dati e informazioni di cui all 'art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001;

b)

segnalaziani provenienti da aftri soggetti pubblici;

c) rilevamenti di cui al comma 1 del presente articolo.






Art. 4 - Banca dati

dell'abusivismo



1. Nell'ambito del S.l.T. è istituita la

banca dati contenente i dati e Ie informazioni inerenti if fenomeno dell 'abusivismo edilizio nel territorio regionale.



2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e Ie modalità di trasmissione al Presidente delia Giunta

regionale dei dati di cui all'art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 38012001, anche con modalità esclusivamente

telematica.

3. I dati di cui al precedente comma e gli esiti dei rilevamenti di cui all'art. 3

confluiscono nella banca dati dell'abusivismo.

4. La Regione concorda con gli enti locali e con gli altri enti

pubblici competenti modalità e criteri per lo scambio e I'integrazione di dati e di informazioni e per la

creazione di una rete unificata .

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Art. 5 - Relazione annuale sull'abusivismo

edilzio



1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il dirigente o il

responsabile della struttura comunale competente invia alia Regione una relazione sull 'attività di vigilanza

espletata nell 'anno precedente, contenente I 'elenco degli abusi rilevati, I 'elenco delle demolizioni effettuate dai

responsabili degli abusi o direttamente dal Comune, nonche I 'elenco delle opere abusive per Ie quali non si sia

ancora provveduto alia demolizione, con specifica indicazione delle cause ostative.

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Art. 6 - Fondo regionale di rotazione per le spese

di demolizione delle opere abusive



1 Al fine di concedere ai Comuni

anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei

luoghi è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, un

fondo regionale di rotazione.

2 Il fondo è utilizzato dalla Regione o dai Comuni

beneficiari per I'esecuzione di interventi di demolizione, con priorità per gli immobili ricadenti in aree di

pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati.

3 La Giunta regionale definisce

Ie modalità di gestione del fondo, individua gli interventi di demolizione in conformità a quanto disposto

dal comma 2, ripartisce Ie risorse e determina modalità e termini per la restituzione delle somme anticipate.

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4 La Giunta può stabilire modalità dilazionate di restituzione delle somme anticipate ai Comuni,

entro un termine comunque non superiore a cinque anni.

5 Qualora Ie somme anticipate non siano rimborsate entro

cinque anni dall 'erogazione, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente

somma, maggiorata di interessi legali, dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo

trasferimenti ai Comuni inadempienti.



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Art. 7 - Esercizio del potere

sostitutivo



1. La Regione esercita if potere sostitutivo nei confronti

dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli stessi nell 'esercizio delle funzioni di repressione degli

abusi edifizi

2. A tal fine, la struttura regionale competente, accertata d 'ufficio o su impulso di

parte I'inerzia o I'inadempimento del Comune, diffida quest 'ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero

a relazionare sulle motivazioni del ritardo.

3. Decorso inutifmente if termine assegnato, ovvero rilevata

I'inadeguatezza delle ragioni addotte a giustificare if ritardo o I'inadempimento, la Giunta regionale delibera I

'esercizio del potere sostitutivo nominando un commissario ad acta.

4. Il commissario ad acta può

essere seelto tra i funzionari regionali o di enti locali, in possesso dei requisiti necessari per I'espletamento

delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni iscritti all'Albo Regionale dei Collaudatori. Il commissario ad

acta, qualora scelto tra professionisti esterni all 'Amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia

diversa da quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è stato attivato I'esercizio del potere

sostitutivo.

5. Il provvedimento di nomina è comunicato al Comune interessato e al responsabife

dell 'abuso, nonché al proprietario, qualora non coincidente col medesimo.

6. I compensi spettanti

al commissario sono a carico del Comune inadempiente.

7. Il commissario, espletate Ie attività

sostitutive, trasmette gli atti alla Procura delia Repubblica presso il Tribunale competente per territorio e alla

Procura regionale presso la Corte dei conti, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

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Art. 8 - Disposizioni

finanziarie



1 Ai fni dell'attuazione dell'art. 6 dell presente legge,

si provvede mediante I'istituzione, nell'ambito dell'UPB 3.3.1, di un apposito capitolo denominato "Fondo

regionale di rotazione per Ie anticipazioni relative alle spese di demolizione", con uno stanziamento, in termini di

competenza e cassa, pari a £ 100.000,00 per I' esercizio finanziario 2011, alla cui copertura si provvede mediante

corrispondente riduzione dal capitolo 571040.

2. Nello stato di previsione delle entrate per l'anno

2011, è istituito, nell'ambito dell'UPB 3.4.2 -introiti diversi, un apposito capitolo, collegato col

capitolo di spesa di cui al comma 1, denominato "Recupero anticipazioni dai Comuni per Ie somme relative aIle spese

di demolizione ".

3. Alla copertura degli oneri connessi aIle attività di cui agli articoli 3 e 4

si provvede con Ie risorse iscritte sui capitolo 571040, collegato al capitolo di entrata 3061110 "Proventi delle

indennita dovute per la realizzazione di opere abusive in zone paesaggistiche" .



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