Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse

Legge Regionale n.5 del 25.2.2010 approvata dal Consiglio Regionale l'8 febbraio 2010

Dettagli della notizia

L'URP rende noto che il Consiglio Regionale

della Puglia ha approvato, nella seduta dell'8 febbraio 2010, con propria delibera n.256, la legge

regionale    recante:"Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse", il cui testo

si trascrive di seguito per opportuna conoscenza.



"Il Consiglio regionale

ha

approvato la seguente legge:





                                                                                                      

Capo I

                                 Disposizioni in materia di demanio regionale





/>
                                                                                                     Art. 1

Modifica all'articolo 18 della legge regionale

30 giugno 1999, n. 20

1. L'articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di

assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), come

modificato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, è sostituito dal seguente:

/>
1. I terreni agricoli sono alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita

determinato in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui all' articolo 41 del testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  emanato con

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della

presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo.

/>




2. I fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo

di costruzione alle condizioni d 'uso esistenti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, al netto delle

migliorie apportate dal conduttore è ridotto di un terzo.





3. I fabbricati urbani e quelli

extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell'istanza, al netto delle

migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo. II prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture

regionali e congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 9 giugno

1980, n. 67 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della

soppressa opera nazionale per i combattenti), e successive modifiche.





4. II prezzo

determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 conserva la validità  se il richiedente esprime il proprio assenso entro due mesi

dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Intervenuta l'accettazione, la

Giunta delibera la vendita delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a intervenire in rappresentanza della

Regione Puglia nella stipula del relativo atto pubblico.





5. II prezzo di cui ai commi 1,2,

3 deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione, per

una durata massima di anni dieci, con il pagamento degli interessi computati al tasso legale e l'iscrizione di ipoteca

nei modi di legge.





6. I fondi agricoli cosiddetti MAF (espropriati dall'ex Ministero

agricoltura e foreste), già  oggetto di valutazione da parte della commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato

generale degli enti disciolti (IGED) - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei beni patrimoniali

degli enti disciolti, quali i fondi "Forcone Gala", "San Leonardo Stringitella", "San Leonardo

Topporusso", "Figurella", "Vallone dell'Elce" e "Bellaveduta", sono esclusi dalla

valutazione prevista dai commi 1 e 2.





                                                                                                 Art.

2

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 e alia l. r. 67/1980





1. II

comma 2 dell'articolo 27 (Dismissioni immobiliari) della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione

per l' esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002), è soppresso.





2.

All'alinea dell'articolo 15 della 1.r. 67/1980 le parole: "e dei beni dell'Opera nazionale per i

combattenti" sono soppresse.







/>
                                                                                                   Art. 3

Modifica all'articolo 2, comma 1, della legge

regionale 23 dicembre 2003, n. 29





1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23

dicembre 2003, n. 29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), come modificato dapprima

dall'articolo 45 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 e poi dall'articolo 14 della legge regionale 3 agosto 2007,

n. 25, le parole: "il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2010".

/>




                                                                                           Art. 4

                             Modifiche

all'articolo 4 della l.r. 29/2003





"1. I tronchi tratturali di cui all' articolo 2,

lettera b), destinati a viabilità  pubblica, a domanda e previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione, possono

essere trasferiti gratuitamente a favore dei comuni con vincolo di destinazione.





2. I

tronchi tratturali di cui all' articolo 2, lettera c), qualora non ricorrano specifici interessi regionali, a domanda e

previa delibera di Giunta regionale di autorizzazione e sdemanializzazione, possono essere alienati a favore dei

legittimi utilizzatori.





3. II prezzo della vendita e cosi costituito:

a) per i

suoli agricoli non migliorati, dal val ore medio di esproprio stabilito dalla Commissione provinciale di cui alla legge

22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per

pubblica utilità ; modifiche e integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29

settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata);

b) per i suoli diversi dalla lettera a), compresi i suoli agricoli migliorati, dal

valore attuale di mercato stabilito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all' articolo 15 della l.r.

67/1980, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, modificato dall'articolo unico

della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.





4. I suoli liberi possono essere alienati con

procedure di evidenza pubblica, fermo restando, per i terreni agricoli, l'esercizio del diritto di prelazione previsto

dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà  coltivatrice), e successive

modificazioni. II prezzo, determinato secondo i criteri dettati dal comma 3, costituisce la base d'asta.".

/>






                                                                                             Art. 5

                          

Modifica all'articolo 6 della l.r. 29/2003





1. La lettera b) dell'articolo 6 della 1.r.

29/2003 e sostituita dalla seguente:

"b) per il 60 per cento ai fini della conservazione e valorizzazione

del demanio armentizio regionale e del finanziamento di progetti comunali approvati con i piani comunali dei tratturi e

destinati al recupero della civiltà  della transumanza." .







/>
                                                                                                     Art. 6

(Modifica all'articolo 33 della legge

regionale 26 aprile 1995, n.27)





1. All'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995,

n.27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2

octies, introdotto dall' articolo 38 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e da ultimo modificato dall' articolo

1 della 1egge regionale 27 ottobre 2009, n. 25, le parole "di cui alle lettere a), b), c), e) ed f)" sono

sostituite dalle seguenti: "di cui alle 1ettere a), b), c ), e), f) e g)";

b) al comma 2 octies dopo

la lettera " f) " è aggiunta la seguente:

"g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex

GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità  sociali.";

c) al comma 2 nonies, introdotto dall'

articolo 38 della 1.r. 10/2007 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della 1.r. 25/2009, dopo le parole: "Palestra

di Via Galliani" sono inserite le seguenti: "e del Centro soggiorno ex Gil (Ostello della Gioventù)" e

dopo le parole: "Università  degli studi di Foggia" sono aggiunte le seguenti: "e il Comune di

Alberobello".





                                                                                                 Capo II

/>
                         Disposizioni in materia di Comunità  montane






/>
                                                                                           Art. 7

             Funzioni delle Comunità  montane soppresse

/>




1. L'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle

funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente



/>


"Art. 5 -Funzioni delle comunità  montane





1. Le Comunità  montane della

Regione Puglia previste dalla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità 

montane), e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse.





2. Nei territori già 

compresi nelle Comunità  montane soppresse per effetto del comma 1, le funzioni previste dall' articolo 7 della 1.r.

20/2004, nonchè gli altri compiti amministrativi previsti da specifiche normative di settore, so no svolti dai Comuni in

forma associata, secondo le previsioni e con le modalità  di cui all' articolo 33 del testo unico delle leggi sull'

ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.





3.

In caso di mancata costituzione di forme associative tra i comuni già  facenti parte della Comunità  montana soppressa o

nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello ottimale di esercizio delle funzioni da trasferire, le stesse sono

esercitate dalle Province territorialmente competenti.".







/>
                                                                                                   Art. 8

               Effetti della soppressione delle

Comunità  montane





1. All' articolo 15 della 1.r. 36/2008 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In sede di prima applicazione della

presente legge e fermo rimanendo il criterio generale e ordinario di esercizio delle funzioni delle comunità  montane

soppresse nei modi e nelle forme di cui all'articolo 5, la mancata costituzione nei territori già  compresi nelle

comunità  montane soppresse dei comuni in forma associata entro il 31 ottobre 2010 determina l' applicazione delle

prescrizioni di cui all'articolo. 5, comma 3.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

/>
"2. Gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità  montane soppresse ai sensi dell'articolo 5, comma

1 , decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche, fatta eccezione per i Presidenti i

quali continuano la loro attività , per la sola gestione dell' ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei

commissari liquidatori di cui ai commi successivi.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

/>
"3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano i poteri e le funzioni

degli organi. II Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per ciascuna comunità 

montana soppressa con il compito di provvedere alle attività  di liquidazione. Proseguono nell'espletamento

dell'incarico i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.";

d)

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Per I' espletamento dei compiti di cui all' articolo 4 e

fino alla cessazione dell'incarico, il commissario liquidatore si avvale dell'organizzazione amministrativa della

comunità  soppressa di cui agli articoli 17 (Uffici) e 18 (Segretario) della 1.r. 20/2004.";

e) il comma 5

e sostituito dal seguente:

"5. II Commissario liquidatore predispone, nei termini e secondo Ie direttive

stabilite nel decreto di nomina, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi della Comunità  montana

soppressa.";

f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8 bis La fase di liquidazione è

interamente regolata dalle disposizioni del regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 16, di attuazione del presente

articolo, in quanto compatibili con le presenti disposizioni, sia con riferimento alle norme applicative e di dettaglio

stabilite in relazione alle attività  dei commissari liquidatori nominati ai sensi dei commi 3 e 4, sia per quanta attiene

il personale dipendente, con riguardo alle disposizioni attuative della disciplina introdotta dal d.lgs. 165/2001, fatto

salvo, in quanta compatibile, il trattamento pili favorevole previsto dai precedenti articoli 11 e 12, nonchè dalle altre

disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro in essere, prevedendo, altresì,

I' applicazione al personale in questione della disciplina di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive

modificazioni e integrazioni, con priorità  rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.

"8

ter Resta ferma la possibilità  per il personale dipendente delle comunità  montane soppresse in conseguenza dell'

applicazione della presente legge di proporre istanza per la mobilita presso gli altri enti regionali, ivi compresa la

Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, con priorità 

rispetto al personale proveniente da altre amministrazioni.".







/>
                                                                                               Art. 9

Contributo straordinario per le attività  di

liquidazione delle Comunità  montane





1. Al fine di consentire il corretto esercizio delle

attività  di liquidazione secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 15 della 1.r. 36/2008, come modificato e

integrato dall' articolo 8 della presente legge, è assegnato un contributo straordinario di euro 2 milioni 200 mila a

valere sulle risorse del bilancio regionale autonomo, esercizio finanziario 2010, con istituzione di dedicato capitolo di

spesa n. ---------: "Contributo straordinario in favore degli organi di liquidazione delle soppresse Comunità 

montane", nell'ambito dell'UPB 8.2.1, con corrispondente riduzione del capitolo di spesa n. 1720-UPB 8.2.1. - del

medesimo esercizio finanziario.







                                                                                                  

Art. 10  



                                                                                            Abrogazioni





1.

E' abrogata la l.r. 20/2004 e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione degli articoli 17 e 18, nonchè tutte le

disposizioni incompatibili con le presenti disposizioni.







/>
                                                                                           Capo III

Disposizioni in materia di contenzioso

amministrativo





                                                                                         Art. 11

/>
Modifiche a!la legge regionale 31 marzo 1973, n. 8





1. Alla legge regionale 31 marzo

1973, n. 8 (Istituzione in ogni Provincia dell'Ufficio regionale del contenzioso), so no apportate le seguenti

modifiche:





a) l'articolo 1, come sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge

regionale 15 novembre 1977, n. 36, è sostituito da1 seguente:





"Art.1



/>
1. E' istituito presso ogni capoluogo di provincia l'ufficio regionale del contenzioso.





/>
2. All'ufficio di cui al comma 1 sono demandate le seguenti competenze:

a) istruttoria ed emanazione dei

provvedimenti in relazione alle violazioni della legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri

della Regione);

b) istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente alle

controversie amministrative, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), nelle materie

trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.

c)

istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali, con le

modalità  delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.";





b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:







"Art.2



1. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 2

dell' articolo 1

assumono la forma di:

a) avviso premonitorio con il quale il trasgressore viene

invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto)

nonchè della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si pro cede per infrazioni alle norme tributarie;

b)

ordinanza adottata con le modalità  delle norme contenute nel testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali

dello Stato approvato con regio decreto 639/1910, con la quale l'Ufficio regionale del contenzioso, decorso inutilmente

il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente

alla personalità  del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.





2. Entro

trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della

Giunta regionale solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a euro 25,82. Il Presidente

della Giunta regionale decide con proprio decreto.





3. Avverso l'ordinanza inoppugnabile e

non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da

proporsi entro e non oltre centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo.



/>


4. Per quanta non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella l.r. 1/1972.

/>




5. I provvedimenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 1 assumono la forma di:



a) ordinanza, con la quale l'Ufficio regionale del contenzioso, ritenendo fondato l'accertamento, determina

in concreto la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della

violazione e alle persone che sono obbligate in solido, sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla

personalità  di costoro, alle loro condizioni economiche e familiari;

b) ordinanza motivata di archiviazione

degli atti, dandone integrale comunicazione all' organo che ha redatto il rapporto, nel caso in cui, d'ufficio o

tramite le difese svolte dagli interessati, l'Ufficio regionale del contenzioso ritenga infondato l' accertamento degli

organi di vigilanza.





6. I provvedimenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo

1 assumono la forma di ordinanza adottata con le modalità  delle norme contenute nel testa unico per la riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910





7. L'emissione di tutti i

provvedimenti indicati nei commi precedenti spetta al dirigente dell'Ufficio regionale del contenzioso territorialmente

competente.





8. Il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo, per specifiche

esigenze di servizio, può delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, l'emanazione degli atti

applicativi della presente legge a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell'ambito delle strutture

ad essi affidate.





9. Ferme restando le attività  di direzione, coordinamento e controllo

proprie della funzione e del livello, il dirigente del Servizio contenzioso amministrativo può liberamente revocare

l'autorizzazione, in tutto 0 in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola

questione.





c) l'articolo 3 è soppresso;



d) l'articolo 4 è sostituito

dal seguente:



"Art.4



1. Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti

dalla legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della regione), le somme dovute per effetto

dei provvedimenti di cui all'articolo 1, nonchè quelle dovute per effetto della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24

(Azioni di rivalsa sanitaria), sono corrisposte mediante versamento sul conto corrente dell'Ufficio regionale del

contenzioso competente territorialmente.





2. Per la riscossione coattiva I'Ufficio

regionale del contenzioso si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui

all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione

mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).".







/>
                                                                                                     Capo IV

                                                 Disposizioni

in materia di agricoltura





                                                                                                       Art.

12

Modifica all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27





/>
1. Al comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione

dell'attività  venatoria), dopo la parola: "starna" sono inserite le seguenti: "lepre e ungulati" .







                                                                                               Art. 13

Recupero premi Misura

4.4. del POR Puglia 2000-2006





1. Nel caso l'Amministrazione regionale proceda al recupero

del premio di primo insediamento già  corrisposto a giovane agricoltore ai sensi della Misura 4.4 del POR Puglia 2000-

2006, il centro di responsabilità  amministrativa dispone con proprio atto, ove richiesto, il recupero dilazionato, sino a

un massimo di sessanta mensilità , in deroga a quanta previsto al comma 2 dell' articolo 72 della legge regionale 16

novembre 2001, n. 28 (Riforma dell' ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità  regionale

e controlli).







                                                                                           Capo V

/>
                           Disposizioni in materia di attività  produttive





/>
                                                                                                   Art. 14

Attuazione della direttiva 2006/123/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno





1. Nelle materie

oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, la Regione da

attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2006, relativa ai servizi nel mercato interno, attraverso l'adozione, ai sensi dell'articolo. 44 dello Statuto

regionale, di specifici regolamenti finalizzati alla definizione dei relativi procedimenti amministrativi.



/>
2. Per l'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, la Giunta regionale osserva, oltre ai principi stabiliti

dalla normativa nazionale per le materie oggetto di legislazione concorrente, i seguenti principi e criteri:

a)

garantire la libertà  di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità  e il corretto e uniforme funzionamento del

mercato nonchè assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità  all'acquisto di

servizi sul territorio regionale;

b) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore

stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività  di servizi solo qualora

siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità  pubblica o tutela dell' ambiente, nel

rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità ;

c) garantire che, laddove consentiti dalla

normativa comunitaria e nazionale, i regimi di autorizzazione e i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad

un'attività  di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità  e

parità  di trattamento;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l' accesso alle attività  di servizi,

anche al fine di individuare modelli uniformi per tutte le aree di competenza regionale, subordinando altresì la

previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 (Regimi di autorizzazione) della

direttiva;

e) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità  necessarie per l' accesso

all'attività  di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di

servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro;

f) prevedere

che le procedure e le formalità  per l' accesso e l' esercizio delle attività  di servizi possano essere espletate

attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

g) realizzare l'interoperabilità  dei

sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete delle

diverse Aree dell' Amministrazione regionale;

h) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della

direttiva siano finalizzate a rendere effettivo l' esercizio della liberta di stabilimento e la libera circolazione dei

servizi garantiti dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE;

i) garantire il diritto all'informazione, anche per

il tramite degli sportelli unici e in maniera coerente con la normativa sulla trasparenza dell'attività  amministrativa

di cui alla legge regionale 20 giugno 2008, n.15 (Principi e linee-guida in materia di trasparenza dell'attività 

amministrativa nella Regione Puglia);

j) prevedere forme di semplificazione, accorpamento, accelerazione,

omogeneità , chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi;

k) adottare adeguate forme di pubblicità ,

di informazione e di conoscibilità  degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici.



/>


3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo trovano applicazione

la normativa regionale di riferimento, nonchè quella nazionale eventualmente adottata In via sostitutiva ai sensi

dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione.





4. Dai provvedimenti attuativi del

presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.







/>
                                                                                         Capo VI

                       Disposizione in materia di

attività  economiche






                                                                                               Art. 15

/>
Sospensione degli effetti dell' articolo 5 del regolamento regionale 1 settembre 2004, n. 2 e norme a esso

collegate





1. E' sospesa la presentazione delle domande di apertura di grandi strutture di

vendita fino alla data di approvazione del nuovo regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge

regionale 1 agosto 2003, n.11 (Nuova disciplina del commercio), e successive modifiche e integrazioni.



/>


2. II regolamento di cui al comma 1 deve essere approvato entro il 31 ottobre 2010 e fissa la data di

presentazione delle domande.





3. L'articolo 9 (Reg. reg. 2/2004 - Sospensione degli effetti

dell'articolo 5 e norme a esso collegate) della legge 19 luglio 2006, n 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio

di previsione per I'esercizio finanziario 2006), è soppresso.







/>
                                                                                         Capo VII

                                                       Disposizioni in

materia urbanistica





                                                                                       Art. 16

/>
                       Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20





1. Alla legge

regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:



a) l'alinea del comma 3 dell'articolo 12 è sostituita dal seguente:



"3. La

deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è

soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), o a

verifica di compatibilità  regionale e provinciale di cui alla presente legge quando la variazione deriva da:";

/>
b) al comma 3 dell'articolo 12 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e bis) modifiche di

perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6

(Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e successive modifiche e

integrazioni, di cui all' articolo 51 della 1.r. 56/1980 o di cui all' articolo 14 della 1.r. 20/2001, nonchè delle

unità  di minimo intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità  e/o la riduzione delle dotazioni

di spazi pubblici o di uso pubblico.";

c) dopo il comma 10 dell' articolo 16 è inserito il seguente:

/>
"10 bis. Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del

PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità  e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso

pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla l.r. 20/2001.".

/>




2. Nei piani terra e negli interrati degli immobili destinati alla residenza, ricompresi nei

centri storici e nelle zone di interesse ambientale, non è possibile il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio di

attività  a carattere commerciale, produttivo e artigianale, salvo che l' ASL accerti la dotazione dei sistemi per

l'abbattimento delle emissioni di fumi di qualsiasi genere, di calore, di odori e di rumori, quando ai piani superiori

degli stessi immobili viva una persona con disabilità  grave ai sensi del comma 3 dell' articolo 3 della legge 5 febbraio

1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

/>




                                                                                         Art. 17

                               Disciplina del

procedimento delle varianti

                     di cui all'articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133



/>


1. Le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia di approvazione del piano delle

alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell' articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la

perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, costituiscono variante agli

strumenti urbanistici generali. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo

regionale.



2. Ove le varianti di cui al comma 1 riguardino terreni classificati come agricoli dallo

strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi

previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità  rispetto agli atti di

pianificazione sovraordinata, previa istruttoria del servizio competente, da parte della Giunta regionale, che si

pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine, le varianti si intendono approvate.

Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità  delle varianti, si applicano le procedure di cui agli articoli

9, 10 e 11 della l.r. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini ridotti della metà . Le varianti sono

pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP)".







/>
                                                                                               Capo VIII

                                                 Disposizioni

materia ambientale



                                                                                                     Art. 18

/>


1. II regime transitorio di cui all' articolo 15 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14

(Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), è prorogato fino al 31 dicembre 2011.

/>






                                                                                                     Capo IX

/>
                                 Disposizioni in materia di edilizia residenziale






/>
                                                                                               Art. 19



                                                                  

Alienazione immobili





1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

possono esercitare il diritto all'acquisto, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di

alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e s.m. e i., a condizione che I'alloggio sia parte di un

condominio misto.





2. Per esercitare il diritto all' acquisto, i soggetti interessati

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



a) essere assegnatari deg1i alloggi con anzianità 

di locazione non inferiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) essere in

regola con il pagamento del canone e dei servizi.





3. Gli assegnatari che versano in

condizioni di morosità  per canoni e servizi non pagati possono accedere all'acquisto solo dopo aver sottoscritto un

piano di rientro, anche rateale, finalizzato all'estinzione del debito.  





/>
                                                                                                            Art. 20

Modifica all'articolo 43 della legge

regionale 31 dicembre 2009, n. 34





1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30

luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie a sostegno dell' attività  edilizia e per il miglioramento della qualità  del

patrimonio edi1izio residenzia1e), come modificato dall'articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34, le

parole: "entro il 28 febbraio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2010".

/>






                                                                                                     Capo X  

/>
      Disposizioni in materia di organizzazione e riforma                           dell'amministrazione




/>


                                                                                                   Art. 21

Modifica all'articolo 47 della legge

regionale 30 aprile 2009, n. 10


1. Al comma 1 dell'articolo 47 (Assegnazione temporanea)

della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio

pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola:

"Innovapuglia" sono inserite le seguenti: "e Puglia Sviluppo";

b) dopo le parole: "non

superiore" è inserita la seguente: "rispettivamente";

c) dopo la parola "unità " sono

aggiunte le seguenti: " e cinque unità ".



                                                                                 Art. 22



Servizi di assistenza tecnico-amministrativa per

I 'attuazione dei POR-PSR 2007-2013 - Proroga

contratti





1. Nelle more della riorganizzazione quadro dei servizi di assistenza tecnico -

amministrativa per l'attuazione dei POR-PSR 2007-2013 propri del settore agricoltura, i contratti in essere per la

fornitura dei suddetti servizi affidati direttamente alla società  in house Innovapuglia s.p.a. sono prorogati a tutto il

30 giugno 2010 e comunque sino all'internalizzazione diretta di detti servizi e al conseguente reclutamento del

personale necessitano.





2. Analogamente sono prorogati alla stessa data e alle medesime

condizioni i contratti in essere con la società  Innovapuglia s.p.a. relativamente ai servizi di assistenza tecnico-

amministrativa alla gestione e aggiornamento del potenziale vitivinicolo regionale.





/>
                                                                                         Art. 23



                                                         Dipendenti

ADISU


1. I dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dall'

Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), assunti a seguito di selezione pubblica, al raggiungimento del

requisito temporale di trentasei mesi, transitano con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell' ADISU.







2. Ai fini dell' attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i lavoratori con

contratto a tempo determinato restano alle dipendenze dell' ADISU fino alla stabilizzazione.





/>
                                                                                                     Art. 24

Parificazione e adeguamento degli assegni

vitalizi dei consiglieri regionali





1. L'assegno vitalizio, corrisposto a favore dei

consiglieri regionali in carica fino alla VI legislatura e per i quali non è stato ancora completato il processo di

parificazione previsto dall'articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme

in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), introdotto dall'articolo

70, comma 4, lettera c), della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è rideterminato secondo la tabella di cui al comma

2 dell'articolo 9 della medesima legge regionale alla data del 1 ° gennaio 2010.



2. Per gli anni

2010, 2011 e 2012 gli assegni vitalizi sono adeguati esclusivamente e annualmente secondo i meccanismi previsti

dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo

sviluppo)."







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