L'URP rende noto che il Consiglio
Regionale della Puglia, nella seduta del 24 novembre 2009, con propria delibera n.238, ha approvato la legge regionale
avente ad oggetto:"Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in
Puglia".
Si riportano di seguito l'articolo 6 e il comma 6
dell'articolo 8 della suddetta legge
regionale.
Art. 6
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Compiti dei comuni
1. I comuni, ai fini dell'inserimento
sociale degli immigrati, attuano, in forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla l.r. 19/2006 e disposizioni
attuative, le seguenti funzioni:
a) concorrere alla definizione del piano sociale di zona e del correlato piano
di investimenti per l'infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere
sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge
e dalla normativa regionale in materia di accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e socio-
sanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;
b) favorire la consultazione e la partecipazione
alla vita sociale e istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli
immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in coerenza con la normativa naziona|e vigente;
e) programmare e realizzare i progetti d'integrazione sociale degli immigrati, inattuazione delle linee guida
di indirizzo regionale di cui all'articolo 4;
d) concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli
stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti
comunali e nei limiti delle risorse disponibili nellaper l'area delle politiche per l'immigrazione. Il concorso è
garantito dal comune di residenza oppure, oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione dal comune ove è avvenuto
il decesso.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, compete ai
comuni l'esercizio di ogni ulteiorire funzione concernente l'integrazione sociale degli immigrati.
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articolo 8
Osservatorio regionale
sull'immigrazione e diritto d'asilo
6. "Gli enti locali forniscono
periodicamente tutte le informazioni allo svolgimento delle proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno
migratorio sul proprio territorio. Collaborano altresì all'Osservatorio i settori e le strutture regionali per quanto
attiene gli interventi di competenza in materia di immigrazione."