Norme per la disciplina delle attività  professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province

Legge regionale approvata dal Consiglio Regionale del 15.5.2012

Dettagli della notizia

L'URP  rende

noto che il Consiglio Regionale, nella seduta del 15 maggio 2012, approvato la legge regionale avente ad

oggetto:"Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa

delle Province".


Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3

-4-5-6-7-8-9-

10.


                  

;                    

     "Art. 1

/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;  Finalità



1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa

dell’Unione europea e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali turistiche di

accompagnamento, in attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di

ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché

attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti

per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).



2. La Regione disciplina

l’esercizio in Puglia delle attività di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità

dell’accoglienza e dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore, nonché a tutela del

consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.


                 

;                    

          Art. 2

Definizione delle professioni turistiche  e

declaratoria delle funzioni



1. La Regione Puglia definisce le attività professionali

turistiche sulla base di quanto previsto dal Titolo II (Professioni e formazione nel settore turistico) - Capo I

(Professioni turistiche), articolo 6 (Definizione), del d.lgs. 79/2011, dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 13 settembre 2002 (Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi

per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), dall’articolo 59 (Libera

prestazione di servizi per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico) del decreto

legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche

professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle

persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), dalla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, dal Capo V (Disposizioni in materia di

attività produttive), articolo 14 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE), della legge regionale 25 febbraio

2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).



2. I relativi profili e

funzioni sono definiti secondo quanto di seguito indicato:



a) è guida turistica chi, per

attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei,

gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi

architettonici e urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli

aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o

conservati. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del

patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si

impegna alla sensibilizzazione e all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati;

/>
b) è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di

persone, in viaggi organizzati, sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma

turistico predisposto dagli organizzatori, assicura assistenza ai partecipanti, fornisce elementi significativi o notizie

di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica

competenza delle guide turistiche.



3. Le attività professionali, come individuate al comma 2

sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo

professionale nell’ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare,

attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto

di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico-ricettivi, dei trasporti e della

ristorazione, nonché del commercio, dell’artigianato e dei servizi.







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nbsp;                   &n

bsp;      Art. 3

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                Requisiti per

l’esercizio delle professioni



1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui

all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di

altro stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro

posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) abilitazione

all’esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo esame di abilitazione

professionale;

c) maggiore età;

d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo

grado (quinquennale) o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla

competente autorità italiana;

e) idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica

attività professionale;

f) godimento dei diritti civili e politici.



2.

L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio della

professione nell’ambito territoriale della regione Puglia.



3. L’abilitazione

all’esercizio della professione di accompagnatore turistico consente l’esercizio dell’attività

su tutto il territorio nazionale e all’estero.



4. La guida turistica e l’accompagnatore

possono altresì sostenere un apposito esame, effettuato a cura delle Province, relativo all’accertamento

della padronanza di una o più lingue straniere.













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nbsp;                   &n

bsp;       Art. 4

/>
                   &

nbsp;        Esonero parziale dall’esame



1. Le guide

turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni e che

intendono svolgere la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami,

l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di

monumenti, di scavi archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi architettonici e urbanistici.











/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    Art. 5

Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento

/>


1. La Regione, con propri atti amministrativi e sentite le province, si riserva di promuovere specifiche

forme di accreditamento, rivolte in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l’esercizio delle

attività professionali di cui alla presente legge, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta

del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.



2. La Provincia istituisce

elenchi riferiti a ciascuna delle professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono rispettivamente

iscritti coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dell’attestato di abilitazione, rilasciato previo

superamento del relativo esame, e dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3. I relativi dati sono trasmessi

in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi e resi

pubblici sul portale turistico regionale (www.viaggiareinpuglia.it).



3. In ordine alla tenuta degli

elenchi, le Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e delle

capacità professionali.



4. La Provincia rilascia l’attestato di abilitazione e apposito

tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l’attività professionale. Il

tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a cura della Provincia.







/>






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                   &

nbsp;                   &n

bsp;        Art. 6

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                   &

nbsp;                  Libera

prestazione



1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di guida turistica

nell’ambito dell’ordinamento giuridico di altri Paesi dell’Unione europea operano in regime di libera

prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o

specifica, fermo il rispetto dell’articolo 10 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore) del

d.lgs. 206/2007.



2. I Comuni e gli organi di polizia locale accertano il possesso, da parte delle

guide turistiche di cui al comma 1, della specifica documentazione attestante l’abilitazione.



/>










/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Art. 7

/>
                   &

nbsp;              Esami di abilitazione



/>
1. L’esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l’esame relativo alla

padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base

a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione Puglia si riserva di modificare successivamente tali

atti, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa

o da norme nazionali o dell’Unione europea.













/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;     Art. 8

/>
                   &

nbsp;        Formazione professionale



1. Nel rispetto delle

direttive regionali, le Province, singole o associate, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi alla

figura di guida turistica.







/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Art. 9

           Funzioni

amministrative di vigilanza e controllo



1. Fatte salve le competenze degli organi di polizia locale,

i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di cui alla

presente legge.



2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente per territorio copia

dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.







/>






/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Art. 10

/>
                   &

nbsp;                  Norma

transitoria



1. In sede di prima applicazione della presente legge, è riconosciuta

l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico a coloro che

hanno già esercitato in Puglia le attività di cui al comma 2 dell’articolo 2.



2.

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con

regolamento i criteri, le modalità e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione di cui al comma 1.

"







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