L'URP rende
noto che il Consiglio Regionale, nella seduta del 15 maggio 2012, approvato la legge regionale avente ad
oggetto:"Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa
delle Province".
Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3
-4-5-6-7-8-9-
10.
 
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"Art. 1
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nbsp; &n
bsp; Finalità
1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa
dell’Unione europea e nazionale in materia, definisce e disciplina le attività professionali turistiche di
accompagnamento, in attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti
per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
2. La Regione disciplina
l’esercizio in Puglia delle attività di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità
dell’accoglienza e dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore, nonché a tutela del
consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.
 
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Art. 2
Definizione delle professioni turistiche e
declaratoria delle funzioni
1. La Regione Puglia definisce le attività professionali
turistiche sulla base di quanto previsto dal Titolo II (Professioni e formazione nel settore turistico) - Capo I
(Professioni turistiche), articolo 6 (Definizione), del d.lgs. 79/2011, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 settembre 2002 (Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi
per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), dall’articolo 59 (Libera
prestazione di servizi per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico) del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania), dalla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, dal Capo V (Disposizioni in materia di
attività produttive), articolo 14 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE), della legge regionale 25 febbraio
2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).
2. I relativi profili e
funzioni sono definiti secondo quanto di seguito indicato:
a) è guida turistica chi, per
attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei,
gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi
architettonici e urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli
aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o
conservati. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del
patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si
impegna alla sensibilizzazione e all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati;
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b) è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di
persone, in viaggi organizzati, sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma
turistico predisposto dagli organizzatori, assicura assistenza ai partecipanti, fornisce elementi significativi o notizie
di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica
competenza delle guide turistiche.
3. Le attività professionali, come individuate al comma 2
sono svolte a titolo esclusivo. È fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo
professionale nell’ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare,
attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto
di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico-ricettivi, dei trasporti e della
ristorazione, nonché del commercio, dell’artigianato e dei servizi.
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nbsp; &n
bsp; Art. 3
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Requisiti per
l’esercizio delle professioni
1. Per l’esercizio delle professioni turistiche di cui
all’articolo 2 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di
altro stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro
posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) abilitazione
all’esercizio della professione conseguita mediante il superamento del relativo esame di abilitazione
professionale;
c) maggiore età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (quinquennale) o di diploma conseguito all’estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla
competente autorità italiana;
e) idoneità psico-fisica all’esercizio della specifica
attività professionale;
f) godimento dei diritti civili e politici.
2.
L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica consente l’esercizio della
professione nell’ambito territoriale della regione Puglia.
3. L’abilitazione
all’esercizio della professione di accompagnatore turistico consente l’esercizio dell’attività
su tutto il territorio nazionale e all’estero.
4. La guida turistica e l’accompagnatore
possono altresì sostenere un apposito esame, effettuato a cura delle Province, relativo all’accertamento
della padronanza di una o più lingue straniere.
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nbsp; &n
bsp; Art. 4
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nbsp; Esonero parziale dall’esame
1. Le guide
turistiche che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre Regioni e che
intendono svolgere la propria attività nella regione Puglia, devono sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami,
l’esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza dei luoghi di culto, di musei, di gallerie, di
monumenti, di scavi archeologici, di ville storiche, di masserie fortificate, di complessi architettonici e urbanistici.
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nbsp; &n
bsp; Art. 5
Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento
/>
1. La Regione, con propri atti amministrativi e sentite le province, si riserva di promuovere specifiche
forme di accreditamento, rivolte in particolare alle guide turistiche e non vincolanti per l’esercizio delle
attività professionali di cui alla presente legge, allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta
del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici.
2. La Provincia istituisce
elenchi riferiti a ciascuna delle professioni turistiche di cui alla presente legge, ai quali sono rispettivamente
iscritti coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dell’attestato di abilitazione, rilasciato previo
superamento del relativo esame, e dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3. I relativi dati sono trasmessi
in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi e resi
pubblici sul portale turistico regionale (www.viaggiareinpuglia.it).
3. In ordine alla tenuta degli
elenchi, le Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e delle
capacità professionali.
4. La Provincia rilascia l’attestato di abilitazione e apposito
tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere visibile durante l’attività professionale. Il
tesserino personale deve essere rinnovato ogni tre anni, a cura della Provincia.
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nbsp; &n
bsp; Art. 6
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nbsp; Libera
prestazione
1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di guida turistica
nell’ambito dell’ordinamento giuridico di altri Paesi dell’Unione europea operano in regime di libera
prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o
specifica, fermo il rispetto dell’articolo 10 (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore) del
d.lgs. 206/2007.
2. I Comuni e gli organi di polizia locale accertano il possesso, da parte delle
guide turistiche di cui al comma 1, della specifica documentazione attestante l’abilitazione.
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nbsp; &n
bsp; Art. 7
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nbsp; Esami di abilitazione
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1. L’esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l’esame relativo alla
padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base
a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione Puglia si riserva di modificare successivamente tali
atti, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa
o da norme nazionali o dell’Unione europea.
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nbsp; &n
bsp; Art. 8
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&
nbsp; Formazione professionale
1. Nel rispetto delle
direttive regionali, le Province, singole o associate, possono organizzare specifici percorsi formativi relativi alla
figura di guida turistica.
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nbsp; &n
bsp; Art. 9
Funzioni
amministrative di vigilanza e controllo
1. Fatte salve le competenze degli organi di polizia locale,
i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di cui alla
presente legge.
2. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente per territorio copia
dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.
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nbsp; &n
bsp; Art. 10
/>
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nbsp; Norma
transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, è riconosciuta
l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e/o accompagnatore turistico a coloro che
hanno già esercitato in Puglia le attività di cui al comma 2 dell’articolo 2.
2.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con
regolamento i criteri, le modalità e i termini per il riconoscimento dell’abilitazione di cui al comma 1.
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