L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 92 dell'11 luglio 2014, è stata pubblicata la legge regionale 4 luglio 2014, n.29, recante:""Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne".
L'articolo 8 della succitata legge, che qui di seguito si trascrive, si occupa degli interventi delle autonomie locali.
"Art. 8
Interventi delle Autonomie locali
1. Nell'ambito delle previsioni di cui alla l.r. 19/2006, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali e le aziende sanitarie locali, attraverso le rispettive articolazioni territoriali, concorrono alla realizzazione delle attività di cui alla presente legge, in coerenza con gli interventi regionali di cui all'articolo 5.
2. I comuni, singoli o associati in ambiti territoriali, e le aziende sanitarie locali, tramite i distretti sociosanitari, possono stipulare apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case rifugio regolarmente autorizzati e iscritti negli appositi registri regionali, al fine di garantire alle donne esposte alla violenza, sole o con minori, interventi di prevenzione, protezione, tutela e trattamento, accompagnandole nel percorso di fuoriuscita dalle situazioni di violenza.
3. Gli enti locali individuano i bisogni formativi degli operatori e delle operatrici che intervengono sul fenomeno, promuovono e favoriscono la realizzazione di iniziative di aggiornamento e formazione, anche avvalendosi della collaborazione dei centri antiviolenza."