L'URP segnala che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 17 aprile 2018, con propria delibera n.187 ha approvato la legge Regionale “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli”, non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Nell'articolo 1 (il cui testo qui di seguito si trascrive) sono indicate le finalità della legge regionale succitata:
"Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca a chilometro zero, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e specificità.
2. A tal fine, con le presenti disposizioni, la Regione disciplina interventi finalizzati a:
a) valorizzare il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari, della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca a chilometro zero;
b) favorire l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli;
c) favorire l'incremento della commercializzazione dei prodotti a chilometro zero;
d) sostenere l'impiego di prodotti a chilometro zero da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e ricettività nell'ambito del territorio regionale;
e) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero nella preparazione dei pasti;
f) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti a chilometro zero attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
g) sostenere la costituzione di forme associative tra imprese per la coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti a chilometro zero;
h) favorire l’adozione di metodi di coltivazione sostenibile, in particolare attraverso la riduzione del ricorso ad agrofarmaci e tecniche di irrigazione che permettono un risparmio dell’acqua;
i) promuovere e valorizzare le risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico.
3. All’attuazione delle presenti disposizioni provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali."