Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.

Decreto 11 gennaio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dettagli della notizia

L'URP

segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2010, è stato pubblicato il decreto 11 gennaio 2010 del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto:"Norme relative all'esercizio degli

ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone".  


Per opportuna conoscenza si

trascrivono di seguito  gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9 del suddetto decreto ministeriale





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                                                                                             " Art. 1



                                                            

Campo di applicazione





1. Le norme del presente decreto si applicano agli ascensori

destinati al trasporto di persone in servizio pubblico mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide verticali la

cui inclinazione è minore di 15 ° rispetto alia verticale.






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                                                                                           Art. 2



                                                       Norme

tecniche





1. Per la progettazione, costruzione ed installazione degli ascensori in servizio

pubblico e relativi componenti di sicurezza si applica il capo I del decreto del Presidente delia Repubblica 30 aprile

1999, n. 162 (di seguito denominato decreto del Presidente delia Repubblica n. 162/1999) di attuazione delia direttiva

95/16/CE.

2. La realizzazione dell'impianto in adesione a norme armonizzate, i cui estremi siano stati

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità  europee e trasposte in norme nazionali, operata su base volontaria

dall'installatore, costituisce presunzione di conformità  ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela delia salute

delle persone di cui alia direttiva 95/16/CE.






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                                                                                   Art. 3



                                 Domanda e documentazione







1. La documentazione progettuale per l'installazione di un ascensore destinato al

trasporto di persone in servizio pubblico, ovvero relativa a modifiche costruttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera

i) del decreto del Presidente delia Repubblica n. 162/1999, è soggetta all'approvazione degli organi regionali o degli

enti locali delegati, che a tal fine richiedono preventivamente, ai sensi dell'ad. 3 del decreto del Presidente delia

Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, (successivamente denominato DPR 753/80) agli uffici trasporti ad impianti fissi (di

seguito denominati USTIF) delle Direzioni generali territoriali, il rilascio del nulla osta ai fini delia sicurezza.

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2. Alia domanda per il rilascio del nullaosta va allegata la documentazione di seguito specificata:

a)

documentazione tecnica conforme all'appendice C delle norme UNI EN 81.1 E 81.2;

b) relazione di calcolo delle

strutture portanti del vano ascensore in relazione aile sollecitazioni dinamiche trasmesse dall'impianto;

c)

relazione sui sistema di telesorveglianza, qualora non sia previsto il presenziamento, collegato ad una postazione

presenziata permanentemente durante l'esercizio;

d) documentazione tecnico-illustrativa relativa al sistema di

teleallarme conforme alla norma UNI EN 81-28;

e) piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, inclusi i

portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina;

h) documentazione progettuale relativa alla

procedura adottata dall'installatore per la valutazione della conformità  dell'ascensore ai requisiti essenziali della

direttiva, ai sensi dell'art. 6 del DPR 162/99 che, a seconda del caso, è costituita da:

1) copia

dell'attestato CE del tipo rilasciato da un organismo notificato, nel caso di un ascensore progettato in conformità  di

un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante (allegato V, parte B

del DPR 162/99);

2) progetto dell'ascensore validato da un organismo notificato nel caso di verifica di un

unico prodotto (allegato X );

3) progetto dell'ascensore in conformità  ad un ascensore per il quale sia stato

attuato un sistema di garanzia qualità  totale (Allegato XIII) rispondente integralmente alle norme armonizzate;

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4) certificato CE di esame della progettazione rilasciato da un organismo notificato nel caso che il progetto

dell'ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità  totale (allegato XIII) non è integralmente

conforme alle norme armonizzate;

5) dichiarazioni di conformità  CE per i componenti di sicurezza utilizzati

nella costruzione dell'ascensore;

1) copia del certificato del sistema garanzia qualità  aziendale esteso alla

95/16/CE adottato dall'installatore, rilasciato da un organismo notificato;

m) piano dei controlli non

distruttivi, di cui al decreto ministeriale n. 23/1985, da eseguire sui componenti di sicurezza;

n)

documentazione inerente la registrazione dei dati conforme alla norma UNI EN 627;

o) documentazione concernente

l'osservanza delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche in conformita' alla UNI EN 81-70 e

successive modificazioni;

p) certificazione riguardante il grado di infiammabilita' dei materiali relativi ai

rivestimenti interni della cabina, ai tappeti antisdrucciolo ed al rivestimento esterno ai sensi della normativa vigente;



q) analisi di sicurezza;

r) relazione sulle modalita' di esercizio dell'impianto.

Gli

elaborati di cui ai commi a) e b) devono essere firmati da un ingegnere iscritto all'albo professionale.

Nei

casi di progetti, che prevedono soluzioni tecniche innovative,

o comunque non sperimentate la competenza per il

rilascio del nulla osta tecnico è degli organi centrali dell'Amministrazione, su parere dell'USTIF territorialmente

competente.






                                                                             Art. 4



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                                             Esecuzione dei lavori





1. L'autorizzazione per l'esecuzione

dei lavori di installazione di un ascensore in servizio pubblico di nuova realizzazione, ovvero di modifiche costruttive

importanti relative ad un impianto già  in esercizio, viene rilasciata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 753/80, dai competenti Organi regionali o dagli enti locali delegati, a seguito dell'approvazione

della documentazione di cui all'art. 3 del presente decreto.  






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                                                                                     Art. 5



                                                 Apertura

dell'esercizio





1. L'esercente, ultimata l'installazione dell'impianto, presenta

all'autorità  concedente domanda di apertura dell'ascensore al pubblico esercizio richiedendo nel contempo, ai sensi

dell'art. 5 del decreto del Presidente delIa Repubblica n. 753/1980, l'espletamento delle verifiche e prove funzionali

volte ad accertare che sussistano Ie necessarie condizioni perchè l'esercizio possa svolgersi con sicurezza e

regolarità .

2. AlIa domanda va allegata la seguente documentazione:

a) Copia delIa dichiarazione CE

di conformità  dell'ascensore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente delIa Repubblica n. 162/1999

sottoscritta dall'installatore;

b) dichiarazione del direttore dei lavori nella quale egli attesta che

l'opera è completamente ultimata e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformita' al progetto approvato;

/>
c) certificato di collaudo statico delle strutture portanti dell'impianto, ai sensi delIa legge 1086/71;

/>
d) la documentazione riguardante i materiali utilizzati nonchè quella riguardanti i controlli non distruttivi

effettuati sui materiali stessi;

e) copia dell'attestato di esame finale dell'ascensore installato redatto

da:

1) un organismo notificato nel caso di applicazione delle procedure di valutazione delIa conformità  di cui

agli allegati VI e X;

2) installatore direttamente nel caso procedure di cui all'allegato XII (garanzia

qualità  prodotti per gli ascensori), XIII (garanzia qualita' totale) e XIV (garanzia qualità  produzione);

f)

l'individuazione del responsabile di esercizio che partecipa aIle verifiche e prove funzionali;

g) la proposta

di Regolamento di esercizio redatta dal proposto responsabile di esercizio e controfirmata dall'esercente;

h)

l'elenco del personale dipendente dell'esercente da adibire aIle mansioni di sorveglianza dell'impianto ed al

soccorso;

i) manuale per l'uso dell'impianto;

l) la ricevuta del versamento da effettuare presso la

Tesoreria Provinciale delle Stato territorialmente competente sull'apposito capitolo delIa somma stabilita a copertura

delle spese per il personale dell'USTIF incaricato dell'effettuazione delle verifiche e prove funzionali.

Ai

fini dell'apertura al pubblico esercizio di un impianto o di riapertura a seguito di modifiche costruttive importanti di

un impianto esistente, gli USTIF competenti per territorio, a seguito dell'esame favorevole delIa documentazione di cui

al punto 2 e su richiesta dell'autorità  concedente, provvedono con proprio personale tecnico all'espletamento delle

verifiche e prove funzionali, ai sensi dell'art. 5 del del decreto del Presidente delIa Repubblica n. 753/1980, e con

l'eventuale partecipazione, agli effetti delIa regolarità  dell'esercizio, di rappresentanti degli Organi regionali, o

degli enti locali.

Le verifiche e prove funzionali sono effettuate in conformità  a quanto previsto dalle UNI EN

81.1 e 81.2 compresa la verifica dell'efficacia delIa procedura per il recupero dei passeggeri, con l'utilizzazione del

personale addetto all'impianto, in caso di immobilizzo delIa cabina.

L'USTIF competente territorialmente, a

seguito dell'esito favorevole delle visite e prove eseguite dal personale incaricato e verbalizzate rilascia all'Organo

Regionale o agli Enti Locali delegati il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 4 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 753/1980, per l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.  

/>






                                                                                                         Art. 6



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                                                                                               Esercizio





1. Agli ascensori in

servizio pubblico è preposto, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 ai fini

della sicurezza e regolarità  dell'esercizio, un responsabile dell'esercizio i cui requisiti, funzioni e incombenze sono

stabiliti dal decreto del Ministro dei trasporti 5 giugno 1985, n. 1533.

2. L'incarico del Responsabile

dell'Esercizio è subordinato all'assenso degli Organi Regionali, o degli enti locali, previo rilascio del nulla osta ai

fini della sicurezza da parte dell'USTIF territorialmente competente.

3. L'esercizio dell'impianto si svolge

con le modalità  indicate nel regolamento di esercizio emanato, ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 753/80, dal responsabile dell'esercizio ed approvato dagli Organi regionali, o dagli enti locali delegati,

previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dell'USTIF territorialmente competente.

4. Il regolamento

di esercizio contiene prescrizioni riguardanti il personale addetto, le modalità  di effettuazione del servizio ed il

piano di soccorso e, per quanto concerne i viaggiatori, gli obblighi, i divieti e le sanzioni.

5. Le

disposizioni relative ai viaggiatori sono esposte al pubblico, in modo ben visibile ed in prossimità  degli accessi.

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                                                                                                     Art. 7



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                                                             Manutenzione dell'impianto





1. Al fine di garantire la

buona conservazione ed il regolare funzionamento dell'impianto, la manutenzione deve essere affidata a persona munita di

certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6,7,8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 dicembre

1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale

abilitato.









                                                                                                 Art. 8

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                                                       Verifiche e prove periodiche





1. Le verifiche

periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli qelementi dai quali

dipende la sicurezza e la regolarità  di esercizio deli'impianto, nonchè eventualmente impartite verifiche.

2.

Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal responsabile dell'esercizio, deve

procedere alla effettuazione di una o piu' corse di prova a vuoto.

3. Almeno ogni sei mesi, il responsabile

dell'esercizio provvede a sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice E delle norme UNI EN 81-

1: 2008 e 81-2:2008, i cui 6 risultati vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha

effettuato le prove e dallo stesso responsabile dell'esercizio.

4. Le date di effettuazione delle veri fiche

semestrali di cui al comma 3 sono comunicate dal responsabile dell'esercizio con congruo anticipo al competente USTIF al

fine di consentire l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.

5. I risultati delle veri

fiche e prove periodiche di cui al comma 3 sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell'Esercizio agli Organi

Regionali o agli Enti Locali delegati ed agli USTIF territorialmente competenti.

6. Ogni tre anni ed in

occasione delle revisioni speciali, o a seguito di una trasformazione importante, o in caso di incidente, ai controlli e

alle prove effettuate a cura del responsabile dell'esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un

funzionario tecnico dell'USTIF competente per territorio, ed eventualmente un rappresentante dell'Organo regionale o

dell'ente locale delegato, agli effetti della regolarità  dell'esercizio.

7. Gli USTIF possono disporre in

qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle

disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonchè di richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare

lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.





/>
                                                                                                   Art. 9



                                                              

Disposizioni abrogate





Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto 5 marzo 1931, n. 281

del Ministro per le comunicazioni. "













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