Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poltiche Sociali

Dettagli della notizia

L'URP

informa che nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2009, è stata pubblicata l'Ordinanza 18 dicembre 2008 del

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Poltiche Sociali, recante:" Norme sul divieto di utilizzo e di

detenzione di esche o di bocconi avvelenati."


Per opportuna conoscenza, si trascrivono, di

seguito i primi 5 articoli della suindicata ordinanza ministeriale, che ha efficacia per 12 mesi a partire dalla data

della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale..

/>


                                                 "Art. 1. 

/>
                                                 Finalità


1. La presenza

nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute

dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.


2. Ai fini della tutela della salute pubblica,

della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'

vietato a chiunque

utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze

tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono

di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o

lesioni al soggetto che lo

ingerisce.


3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa di esche o

bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorità competenti.


4. Le operazioni di

derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali da non

nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti

nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovra' contenere l'indicazione

della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le

sostanze utilizzate.





                                                    Art. 2.



                               Compiti del medico veterinario


1. Il

medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia :onclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene

a :onoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie lnimale domestica o selvatica, deve darne immediata

comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.


2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve

lnviare le spoglie e ogni

altro campione utile all'identificazione el veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto

ooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati a referto anamnestico, al fine di indirizzare la

ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato

dall'Istituto zooprofilattico sperimentale, il  medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma, senza

l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

/>


                                                Art. 3.

/>
                       Istituti Zoooprofilattici Sperimentali


1. Gli

Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui

campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.


2. L'Istituto di cui al comma 1, deve

eseguire le analisi entro

trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al

medico

veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente

e, qualora positivo, all'Autorità giudiziaria.

/>


                                                   Art. 4.

/>
                                        Compiti del sindaco


1. Il sindaco, a

seguito della segnalazione di cui all'art. 2, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine,

da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.


2. Il sindaco, qualora

venga accertata la violazione dell'art. 1,  provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica

/>
dell' area interessata.


3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della

violazione

dell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalità

di bonifica del

terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonchè ,

ad intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.


4. Per garantire una

uniforme applicazione delle attività previste dal presente articolo, è attivato, presso ciascuna Prefettura, un «Tavolo

di coordinamento» per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

/>


5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto

da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi veterinari delle

Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per

territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.







/>


                                                  Art. 5.

/>
                                  Obblighi per i produttori


1. I produttori

di presidi medico-chirurgici, di prodotti

fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie

dei  topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una

sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso in cui la forma commerciale

sia «un'esca», deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.

/>


2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere

indicati le modalità

d'uso e di smaltimento del prodotto stesso. "




Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.