Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Legge 23 novembre 2012, n.222

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2012, è stata pubblicata la legge 23

novembre 2012, n.222, recante:Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia

di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole,
il cui

testo entrerà in vigore il 2 gennaio 2013.


 


Ecco cosa recita l'unico articolo di cui si

compone la legge in

argomento:


 


                                  

           "Art. 1


1. A decorrere

dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività finalizzate

all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinazna e Costituzione», sono

organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione

sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonchè sulle vicende che hanno condotto all'Unità

nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla

luce dell'evoluzione della storia europea.


2. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1,

è previsto l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.


3. Per

i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno

1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e

della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di

cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonchè di riaffermare e di consolidare

l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non

determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.260.


4.Le regioni e le province

autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguisitiche riconosciute danno

attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.


5.

Le attività di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito della risorse finanziarie, umane e strumentali

disponbili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica."

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