Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.
Legge 23 novembre 2012, n.222
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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2012, è stata pubblicata la legge 23
novembre 2012, n.222, recante:Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia
di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole, il cui
testo entrerà in vigore il 2 gennaio 2013.
Ecco cosa recita l'unico articolo di cui si
compone la legge in
argomento:
"Art. 1
1. A decorrere
dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività finalizzate
all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinazna e Costituzione», sono
organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione
sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonchè sulle vicende che hanno condotto all'Unità
nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla
luce dell'evoluzione della storia europea.
2. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1,
è previsto l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.
3. Per
i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno
1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e
della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di
cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonchè di riaffermare e di consolidare
l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non
determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.260.
4.Le regioni e le province
autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunità linguisitiche riconosciute danno
attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.
5.
Le attività di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito della risorse finanziarie, umane e strumentali
disponbili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica."