"Norme urgenti in materia di sanità  e servizi sociali".

Legge regionale 25 febbraio 2010, n.4

Dettagli della notizia

L'URP   comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 3 marzo 2010, n.40,

Supplemento n.1, è stata pubblicata la legge regionale 25 febbraio 2010, n.4:"Norme urgenti in materia di

sanità  e servizi sociali".


Per opportuna conoscenza si riporta di seguito il testo

dell'articolo 35 della suddetta legge che ha modificato la legge regionale 15 dicembre 2008, n.34, riguardante norme in

materia di attività  funeraria.










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                                                                                                  "  Art. 35

                         Modifiche alla legge

regionale  15 dicembre 2008, n. 34



1. Alla legge regionale 15 dicembre 2008, n.34 (Norme in materia di

attività  funeraria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 4 (Funzioni e compiti

dei comuni) è sostituito dal seguente:

"3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale

necessità  il comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri,

l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di cui all'articolo 17,

a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.".

b) al

comma 1 dell'articolo 7 (Regolamenti comunali) dopo le parole "apposito regolamento" è aggiunta, in fine, le

seguente: "comunale;"

c) dopo il comma 1 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

"1

bis Al fine di garantire un'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività 

funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, approva apposito regolamento - tipo. I Comuni procedono, entro centottanta giorni

dall'approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al periodo precedente, ad approvare i

rispettivi regolamenti.";

d) all'alinea del comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole "Con il

regolamento" è inserita la seguente: "comunale";

e) al comma 2 dell'articolo 8 (Organizzazione

delle attività  di medicina necroscopica) dopo le parole: "L'accertamento della realtà  di morte" sono inserite

le seguenti: "dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche

e/o private";

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:





"Art. 10 -

Trasporto di salma



1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto

o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento

del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture

sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità  all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture

adibite per il commiato di cui all'articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di

osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico

necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere

giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.



2. Per effettuare il trasporto

della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del

comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato

con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute

pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.



3. La certificazione medica di cui

al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purchè lo stesso si svolga interamente nell'ambito

del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la

salma.



4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in

condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute

pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.



5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo

casi particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all'articolo 7.



6. L'addetto al

trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o

suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private

accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune

ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.

/>


7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione

privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità 

dell'addetto al trasporto e ne dà  comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma

e alle ASL competenti per territorio.



8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di

cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.";

/>
g) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:





"Art. 10 bis - Trasporto di

cadavere



1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso

all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa

l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al

trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale

autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura

cimiteriale o al crematorio.



2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne

garantisca il decoro del servizio.



3. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai

fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà  della morte secondo quanto previsto dal d.p.r. 285/1990.





4. Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le

funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità  di quanto previsto dall'articolo

8, comma 1, secondo periodo.



5. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso

da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di

accertamento della realtà  della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990.

/>


6. Le modalità  tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di

trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del d.p.r.

285/1990, nonchè dall'articolo 15 della presente legge.



7. L'addetto al trasporto di cadavere,

prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità , deve compilare un documento, su apposito modulo,

attestante che:

a) l'identità  del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e

corrisponde con le generalità  contenute nelle autorizzazioni rilasciate;

b) il feretro è stato confezionato

secondo le modalità  previste dal d.p.r. 285/1990;

c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie

prescritte dalle norme in materia.



8. L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è

incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per

consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità  del sigillo.



9. Per

il trasporto all'estero del cadavere tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla

ASL del luogo in cui è stato effettuato l'accertamento della realtà  della morte, fermo restando quanto previsto dalle

disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990.





Art. 10 ter - Trasporto di resti umani e prodotti

abortivi



1. Il trasporto e le altre attività  funebri relative a resti umani e prodotti abortivi

rimangono disciplinati da quanto previsto dal d.p.r. 285/1990.";



h) Il comma 2 dell'articolo 11

(Passaporto mortuario) è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento conservativo, come previsto

dall'articolo 32 del d.p.r. 285/1990, non si pratica per il trasporto nell'ambito del territorio regionale.".

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