"Norme urgenti in materia turistica"

Legge regionale 25 settembre 2012, n. 26

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L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 28 settembre 2012, è stata

pubblicata la legge regionale 25 settembre 2012, n.26, recante "Norme urgenti in materia turistica", il cui

testo, per opportuna conoscenza si trascrive di

seguito:


                 

                        "CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2012, N. 13



(Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province)






                                    

           Art. 1

Modifica al comma 3 dell’articolo 2

della l.r. 13/2012


1. Il comma 3 dell’articolo 2 (Definizione delle professioni

turistiche e declaratoria delle funzioni) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Le

guide turistiche e gli accompagnatori turistici, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non possono

svolgere attività estranee alla loro professione. Il  divieto comprende l’esercizio di ogni 

attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento di clienti per conto di alberghi,

agenzie di viaggio, pubblici esercizi e

simili.”.


                                       Art. 2

       Modifica all’articolo 3 della l.r.

13/2012


1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 (Requisiti per l’esercizio delle

professioni) della l.r. 13/2012 sono abrogati.




                                    

   Art. 3

       Modifica all’articolo 5 della l.r. 13/2012




1. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 (Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini

di riconoscimento) della l.r. 13/2012 sono abrogati.




                                    

    Art. 4

          Modifica

all’articolo 6 della l.r. 13/2012


1. L’articolo 6 (Libera prestazione) della

l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Esercizio delle professioni di guida e

accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea)

1. Ai cittadini

di altri Stati membri delI’Unione europea che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore

turistico si applicano le disposizioni di cul al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva

2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che

adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e

Romania).”.




                                    

                 Art. 5



                   

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 13/2012


1. L’articolo 7 (Esame di

abilitazione) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Esami di abilitazione)



1. L’esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l’esame relativo alla

padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base

a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi che possono essere successivamente

modificati, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione

stessa o da norme nazionali o dell’Unione europea.

2. Le Province, al termine degli esami di

abilitazione, trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati, per la pubblicazione sul

portale
www.viaggiareinpuglia.it.”.




                                    

             Art. 6



                   

Modifica all’articolo 9 della l.r. 13/2012


1. L’articolo 9 (Funzioni

amministrative di  vigilanza e controllo) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente:

“Art.

9 (Sanzioni amministrative, vigilanza e controllo)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente

legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) mille euro per l’esercizio

dell’attività di  guida turistica e di accompagnatore turistico senza possesso della relativa

abilitazione;

b) cinquecento euro per il mancato rispetto del divieto di cui all’articolo 2, comma 3;



c) cinquanta euro per la mancata esibizione del tesserino.

2. Fatte salve le competenze

dell’autorità di pubblica sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo

sull’esercizio delle attività professionali turistiche di cui alla presente legge e applicano le sanzioni

amministrative previste nel comma 1 in osservanza delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Legge di

depenalizzazione ).


3. I proventi delle sanzioni amministrative sono  introitati dai Comuni a

titolo di copertura delle spese  di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.”.




                                    

                   Art. 7



                          Modifica all’articolo 10 della l.r. 13/2012


1. Il

comma 2 dell’articolo 10 (Norma transitoria) della l.r. 13/2012 è abrogato.




                                    

                 Art. 8



                                     Integrazione l.r.

13/2012


1. Alla l.r. 13/2012 è aggiunto il seguente articolo:

“Art.

10 bis (Disposizioni finali)

1. La Regione Puglia adotta, entro il 31 dicembre 2012, gli atti amministrativi di

cui all’articolo 7 (Esami di abilitazione), nonché il regolamento di cui all’articolo 10 (Norma

transitoria).”.




                                    

              
  CAPO II



MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGLO 1985, N. 34



                      (Interventi a favore dell’agriturismo)



         


                                          Art. 9



        Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n.

34


1. Al comma 3 dell’articolo 5 (Elenco regionale degli operatori agrituristici)

della legge regionale  22 maggio 1985, n. 34 (Interventi regionali a favore dell’agriturismo) le parole:

“dall’Assessore regionale al Turismo, che la presiede” sono sostituite dalle seguenti: “dal

Direttore dell’Area Politiche dello sviluppo rurale della Regione Puglia o suo delegato, che la

presiede.”.

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