Nota interpretativa comma 2 articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215. Modifica alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1806 del 30/07/2010.
Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 1831
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L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 140 dell'1 settembre 2010, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto
2010, n. 1831, recante:"Nota interpretativa comma 2 articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 3 marzo 2010, n. 215. Modifica alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1806 del 30/07/2010",
con la quale si è stabilito quanto segue:
" di modificare il disposto di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1806 del 30/07/2010 come segue: di dare atto che -limitatamente al comma 2 dell'articolo 7 del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 201, n. 215 - il divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi
materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 ° settembre si intende applicato sui terreni che si
trovino ad una distanza di meno di 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come
centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale e
ferroviaria. "