Nota interpretativa comma 2 articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215.
Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2010, n. 1806
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L'URP
segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.136 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la deliberazione
della Giunta Regionale 30 luglio 2010, n.1806, recante:"Nota interpretativa comma 2 articolo 7 del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215."
La Giunta Regionale con la
delibera in questione ha deciso di:
"di dare atto che -limitatamente al comma 2
dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215 -il divieto di bruciare le
stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 ° settembre si intende applicato sui
terreni che si trovino ad una distanza di almeno 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate
dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità
stradale e ferroviaria. "