Nota interpretativa comma 2 articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2010, n. 1806

Dettagli della notizia

L'URP

segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.136 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la deliberazione

della Giunta Regionale 30 luglio 2010, n.1806, recante:"Nota interpretativa comma 2 articolo 7 del Decreto

del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215."


La Giunta Regionale con la

delibera in questione ha deciso di:


"di dare atto che -limitatamente al comma 2

dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215 -il divieto di bruciare le

stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 ° settembre si intende applicato sui

terreni che si trovino ad una distanza di almeno 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate

dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità 

stradale e ferroviaria.  "



  

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