Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
Legge 8 ottobre 2010, n.170
Dettagli della notizia
L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre 2010, è
stata pubblicata la legge 8 ottobre 2010, n.170, recante:"Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico", composta da 9 articoli.
Per
opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguto il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9 della succitata
legge.
"Art. 1
Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e
discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e
la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA », che si manifestano in presenza di
capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende
per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella
decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapiditaà della lettura.
3. Ai fini della
presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella
realizzazione grafica.
4. Ai fini delIa presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di
scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini delIa presente
legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo
e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono
sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si
tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Avvertenza:
/>
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell 'art. 10, commi 2 e 3, del testa unico delle disposizioni sulle promulgazione delle leggi, sull 'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
/>
Art. 2
/>
Finalità
1. La presente legge persegue, per Ie persone
con DSA, Ie seguenti finalita':
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo
scolastico, didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità ;
/>
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate
aIle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti
delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
/>
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di
istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' ambito sociale e
professionale.
Art. 3
/>
Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA è
effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione
vigente ed è comunicata dalla famiglia alIa scuola di appartenenza delIa studente. Le regioni nel cui territorio non sia
possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale
possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la
medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante
adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà , la scuola trasmette apposita
comunicazione alIa famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese Ie scuole
dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione aIle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad
individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.
L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
/>
Art. 4
Formazione
nella scuola
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale
docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese Ie scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata
preparazione riguardo aIle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne
precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per Ie finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per Ie autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nella stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alIa legge 23 dicembre 2009, n. 191.
/>
Note all' art. 4:
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato - legge finanziaria 2010) è stata pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009.
/>
Art. 5
Misure educative e
didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire
di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e
formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA Ie istituzioni scolastiche, a valere sulle
risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nella stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e delIa ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata
e personalizzata, con forme efficaci e flessibi1i di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b)
l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e Ie tecnologie informatiche,
nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali delIa qualita' dei concetti da apprendere;
c)
per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbaIe e
che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita' dell'esonero.
/>
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e
il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e
di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli
esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari.
/>
Art. 6
Misure per
i familiari
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione
con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro
flessibili .
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma sono determinate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri delIa finanza pubblica.
/>
Art. 7
/>
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di
protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui
all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitaà e della ricerca, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei
docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all' articolo 5,
comma 2, nonchè le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha
compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente Iegge attribuisce al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di
spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nella stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
/>
Art. 8
Competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome
1. Sono fatte salve Ie competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative
norme di attuazione nonchè alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e Ie province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
/>
Art. 9
Clausola di
invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delIa
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla asservare come legge delIa Stato.
"
La legge 8 ottobre 2010, n.170 entrerà in vigore il 2 novembre
2010.