Nuovo Codice della Strada - art.9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2010.

Circolare 10 febbraio 2010, n.11856 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dettagli della notizia

L'URP   segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 2

marzo 2010, è stata pubblicata la circolare 10 febbraio 2010, n.11856, del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, recante:"Nuovo Codice della Strada - art.9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare

relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2010",
il cui testo si riporta di

seguito per opportuna conoscenza.


1. PREMESSE


1.1. L'art. 9 del nuovo codice

delia strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sul!e strade ed aree

pubbliche Ie competizion i sporti ve con veicoli  o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se

regolarmente autorizzate.

In particolare per Ie gare con veicoli a motore I'autorizzazione  è rilasciata,

sentite Ie federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità  di pubblica

sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998. n.112 : dalle

regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per Ie strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle regioni per Ie strade regionali; dalle province per Ie strade prov inciaIi; dai comuni per Ie strade comunali.

Nelle autorizzazioni sono precisate Ie prescrizioni alle quaIi Ie gare sono su bordinate.

Pertanto la presente

circolare  è essenzialmente indirizzata alle Regioni, Province e Comuni in qualita di Enti che autorizzano  lo svolgimento

delle gare, fenna restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000. I'attivita di supporto per  lo

svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alia trattazione delia materia

trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura

per iI rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti

diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati artt. 162 e 163 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e

più precisamente Ie autorizzazioni sono di competenza :

- delle Regioni e Province autonome di Trento e di

Bolzano per I'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alia rete

stradale di interesse nazionale;


- delle Regioni per Ie competizioni motoristiche su strade Regionali e per

competizioni che interessano più Province e Comuni;

- delle Province per Ie competizioni motoristiche su strade

Provinciali e per competizioni che interessano piu Comuni;

- dei Comuni per Ie competizioni motoristiche su

strade esclusivamente Comunali.

Per competizioni che interessano più regioni  o più province e comuni di regioni

diverse I'autorizzazione puo essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con

quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice delia strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta

degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.


  


1.2. Dalla

disciplina restano escluse Ie manifestazioni che non comportano  lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra

due  o piu concorrenti  o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non  è prevista alcuna classifica.

/>
Non rientrano quindi in tale disciplina Ie manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in

vigore Ie consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per

I'esecuzione del T.u. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

II comma 3 dell'art. 9 del

nuovo codice delIa strada prevede che per I'effettuazione di tutte Ie competizioni motoristiche che si svolgono su

strade ed aree pubbliche, di competenza delle Regioni  o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli

organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla - osta al Ministero delle lnfrastrutture e dei

Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per

la Sicurezza Stradale.


Nell' intento di operare uno snellimento di procedure  è prevista la predisposizione di

un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli

organizzatori, tramite Ie competenti Federazioni Sportive Nazionali, entro il 31 dicembre dell'aanno precedente.

/>
Come detto, il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  è richiesto quando Ie gare

motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma  1 dell'art. 2 del nuovo codice delIa strada.



Pertanto non rientrano nella presente disciplina Ie gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i

trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice delia strada e

quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, Ie gare karting, Ie gare su piste ghiacciate, Ie gare di formula

challenge. Ie gimkane, Ie gare di minimoto, supermotard e similari.

Sempre ai fini delIa snellimento delle

procedure il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può non essere richiesto per Ie manifestazioni

di regolarità  amatoriali, per i raduni e per Ie manifestazioni di abilità  di guida (slalom) svolte su speciali percorsi

di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare I'abilità  dei concorrenti, con

velocità  di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.





Per velocità  di percorrenza ridotta si intende una velocità  per tutto il percorso inferiore a 80

Km/h, poichè il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra Ie ordinarie competizioni di

velocità .

II tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice delia

strada in quanta il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti

alIa normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo

svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate Ie procedure di cui all'art. 9 commi 4 e 6.

/>
Non sono invece consentite Ie gare di velocità  da svolgersi su circultl cittadini i cui effetti possono creare

disagio  o essere di intralcio  o impedimento alla mobilità  urbana dei veicoli e dei pedoni e alia sicurezza delIa

circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

E' necessario che l'Ente competente, quale che sia il

tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti

Federazioni Sportive Nazionali e ciò, anche per verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse,

al cui ambito appare logico ricondurre tutte Ie caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia delia

gara, ma anche della professionalità  degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e

conforme ai canoni di sicurezza. II preventivo parere del C.O. N.I. non  è richiesto per Ie manifestazioni di regolarità  a

cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice delia strada, purche la velocita imposta sia per tutto il

percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita aile norme tecnico-sportive delIa

federazione di competenza.


  


2. PROGRAMMA -PROCEDURE


2.1

Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2009 e degli anni precedenti si formulano Ie considerazioni che

seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo aile Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.




2.2 Le proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni Sportive

Nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alia Direzione Generale per la Sicurezza Stradale,

che ha formulato il programma allegato alia presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste

dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice delia strada.


2.3 Nel caso di svolgimento di una

competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono tassativamente

chiedere il nulla-osta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale almeno 60 giorni prima delia gara motivando il

mancato inserimento nel programma.



In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata

dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva Ie strade interessate dalla gara, Ie

modalità  di svolgimento delia stessa, i tempi di percorrenza previsti per Ie singole tratte, la velocità  media prevista,

Ie eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti

di strada e la loro durata, nonchè ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione

e l'Ente  o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel

caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico

ordinaria;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di

approvazione delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione  è organizzata in

conformità  alle norme tecnico-sportive delia federazione di competenza per Ie manifestazioni di cui all'ultimo periodo

del precedente punto 1.2;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004,

intestato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via Caraci, 36, 00157 Roma, per Ie gare fuori programma, per

Ie operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto

dall'art. 405 (tab. VII. I, punti C e D) del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come aggiornato con Decreto del Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 aprile 2009, in attuazione di quanto disposto con I'art. 3, comma 1, del

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;

f) dichiarazione che Ie gare

di velocità  e Ie prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità  non interessano centri abitati ovvero

attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che  lo svolgersi della

stessa non crea disagio  o risulti di intralcio  o impedimento alla mobilità  urbana dei veicoli e dei pedoni e alla

sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione Generale per la Sicurezza

Stradale non garantirà  I'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano

rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata I'istruttoria, la

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale rilascio il proprio nulla-osta trasmettendolo all'Ente competente.

/>


2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice delia strada, l'Ente competente può autorizzare,

per comprovate necessità , lo   spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta

delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alia predetta Direzione.

Ai fini

della autorizzazione dell' Ente competente, almeno trenta giorn i prima della data di svolgimento della gara, gli

organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.

AI momento della presentazione dell'istanza gli

organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità  civile, ai sensi

dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche

la responsabilità 

dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati aIle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità  media prevista per Ie tratte di gara da svolgersi sia su

strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza  è opportuno che sia allegato

il nulla-osta dell'ente  o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche

essere acquisito direttamente dall' Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.



Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del nuovo codice delIa strada, quaIora, per particolari

esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso. ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la

chiusura delia strada, la validità  della autorizzazione  è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento

di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1,

ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice delia strada.

Sentite Ie

competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione,

subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette

Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e

delle attrezzature relative quando sia dovuto  o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a

norma del comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice delIa strada, il collaudo del percorso di gara  è obbligatorio nel caso

di gare di velocità  e nel caso di gare di regolarità  per Ie tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità  medie

superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo  è risolto il

problema riguardante la corretta interpretazione del termine "velocità  media" nel caso delle gare di regolarità 

in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità  e prove speciali a velocità  libera su tratte

chiuse al traffico.


Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

II collaudo del percorso, sia

nei casi in cui  è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalita dell'Ente competente,  è effettuato da un

tecnico di quest 'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario delia strada se la strada interessata non  è di

proprietà .

Ai sensi del citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso

di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Interno, unitamente ai

rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanta attiene alIa rappresentanza

delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario delia strada comunica la data del collaudo

e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.



/>
II rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze e essenziale per poter svolgere tutte Ie

incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'Ente competente deve

tempestivamente comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la

Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Ie risultanze della

competizione, precisando Ie eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di

inconvenienti  o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno si riterrà  tacitamente che la

competizione  è stata regolarmente effettuata senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per

I'anno successivo.


  


3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI


Tanto premesso, sono state prese in esame e definite Ie proposte avanzate

dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.l.

(Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da

svolgere nell'anno 2010. Le proposte sono state distinte in:


- programma 2010 di gare che si sono

già  svolte nell'anno precedente, e per Ie quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha verificato che non si

sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonchè al traffico ordinario per effetto dello svolgersi

delle gare stesse e per Ie quali la stessa Direzione ha gia concesso il nulla-osta (allegato A);


-

programma 2010 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni gia

effettuate nell 'anno precedente per Ie quali la predetta Direzione dovra procedere a specifica istruttoria per il

rilascio del nulla-osta per ogni singola-gara (allegato B).



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