Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.
34 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e della competitività"):
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&nbs
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"Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe
r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti
assicurativi
del ramo assicurativo di danni derivanti dalla
circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della
/>
sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo
corretto, trasparente ed esaustivo, sulla
tariffa e sulle altre
condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie
assicurative
non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi
delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle
imprese di
assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione
del cliente di
aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da
nullita' rilevabile
solo a favore dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta
/>
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha
conferito il mandato all'agente, che
risponde in solido con questo,
in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro
/>
100.000. "