L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, è stato pubblicato il
decreto 7 giugno 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto:"Obiettivi
programmatici relativi al Patto di stabilità interno 2011-2013 delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000
abitanti "  
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Si riporta di seguito il testo dell'Articolo unico
del suddetto
decreto:
"Articolo unico
1. Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le
informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013, ai
sensi del comma 109, dell’art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220, ai sensi del comma 109, dell’art. 1,
della legge 13 dicembre 2010, n.220, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell’allegato A del
presente decreto.
2. 2. I prospetti devono essere trasmessi – utilizzando esclusivamente il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito « http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
» - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
/>
3. Gli enti locali che, ai sensi dei commi 138, 138- bis, 140, 141 e 142, dell’art.1, della legge n.
220/2010, rideterminano i propri obiettivi, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, secondo le modalità di cui
al comma 2, entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.
4. Le Province e i Comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi
precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 109, dell’art. 1, della legge n. 220/2010,
inadempienti al patto di stabilità interno.
5. Terminato l’anno di riferimento non è
più consentito acquisire l’obiettivo o variare le voci determinanti l’obiettivo del medesimo anno. Per
l’anno 2011, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente
tramite il sistema web di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 dicembre 2011.
6. Il ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all’aggiornamento
dell’allegato al presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a modificare le regole di calcolo
dell’obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all’ANCI e
all’UPI.”