Ordinanza 16 luglio 2020 del Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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L'URP informa che il Ministero della Salute ha adottato, in data 16 luglio 2020, l'Ordinanza recante:"Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'articolo 1 della succitata ordinanza ministeriale:
"Art. 1
Divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale
1. Fermi restando gli obblighi e le limitazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Bosnia Erzegovina;
e) Brasile;
f) Cile;
g) Kosovo;
h) Kuwait;
i) Macedonia del Nord;
l) Moldova;
m) Montenegro;
n) Oman;
o) Panama;
p) Peru';
q) Repubblica Dominicana.
r) Serbia.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono altresì sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi di cui al comma 1.
3. In deroga al comma 1, è comunque consentito l'ingresso in Italia delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del presente decreto, nonche' delle persone di cui all'articolo 4, comma 9, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020. Alle persone di cui al primo periodo che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi di cui al comma 1 non si applicano l'articolo 4, comma 9, e l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020.
4. In deroga al comma 1, unicamente per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, èaltresì consentito all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, l'ingresso è il transito nel territorio nazionale alle condizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
5. L'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, è sostituita dalla presente."