Ordinanza 8 maggio 2020 n.227 del Presidente della Giunta Regionale
D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: disposizioni sul territorio regionale pugliese in materia di ricerca e raccolta di prodotti...
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L'URP segnala che nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.65 suppl. dell'8 maggio 2020, è stata pubblicata l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.227 dell'8.5.2020, recante: "D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: disposizioni sul territorio regionale pugliese in materia di ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra".
Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza n.227 dell'8.5.2020:
"Art. 1
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, alle persone fisiche, in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale, è consentito lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Puglia, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.
Art.2
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’art.4 del D.L. n.19/2020.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi".