L'URP
segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.207 del 7 settembre 2009, è stata pubblicata l'Ordinanza 16 luglio 2009 del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto:"Ordinanza contingibile ed
urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli
articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163".
Per opportuna
conoscenza, si trascrivono di seguito gli articoli 1, 2 e 3 della suddetta ordinanza ministeriale.
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Art. 1
1.
L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro
responsabilità secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i
requisiti di cui al comma 2 anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli essenziali di tutela
e benessere degli animali sono tenuti ad assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione
nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e,
comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
b)
evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati
nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151;
c) il possesso da
parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli
previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;
d) il
possesso da parte della struttura individuata
dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico
veterinario libero professionista come responsabile sanitario; e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani,
inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacità superiore o superare le duecento unità di
animali;
f) la capacità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la
precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
g) la struttura
individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni
riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli
animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
h) garantire attività che aumentino l'adottabilità dei cani
e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno
quattro ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente
per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita
cartellonistica all'ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare
l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul
proprio sito internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte
economiche devono prevedere principi di prelazione a favore delle strutture che:
a) comportino minimi
spostamenti degli animali preferendo ove possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b)
si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o
enti morali aventi come finalità la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in
conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali.
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4. II Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture
site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il
servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata;
b)
effettuare verifiche periodiche sullo state di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
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c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio
comunale anche nel Rendiconto della gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale
competente per territorio sulla struttura individuata resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa,
sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi
effettuate.
Art. 2.
I
cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i
Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici
veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.
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Art. 3.
1. Il Prefetto
esercita potere di vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza e ha facoltà di esercitare potere sostitutivo
nei confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza ha efficacia
per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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