Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore

Decreto 26 maggio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali

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L'URP  rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2009, è stato pubblicato il

decreto 26 maggio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, recante:"Ordinanza

contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di

calore".


Così recitano gli articoli 1 e 2 della suindicata

ordinanza.


                                          "Art. 1


1. Ai fini della

pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla

salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle "anagrafi della

fragilità" e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali trasmettono ai servizi sanitari

regionali e alle aziende sanitarie locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente di età pari o superiore ad

anni sessantacinque, aggiornati alla data del 1° aprile, nonchè i successivi aggiornamenti con periodicità definita da

ciascuna regione.


2. I servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali, avvalendosi dei dati

di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione

con il Dipartimento della protezione civile, ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed

irreversibili alle persone a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di

soggetti più suscettibili agli effetti delle ondate di calore per condizioni di età, salute, solutidine e fattori socio

ambientali.


3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di

assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di

trasporto.



                                          Art. 2


La

presente ordinanza ha validità fino alla data del 30 ottobre 2009.


La presente ordinanza entra in

vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

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