Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore

Ordinanza 19 maggio 2010 del Ministero della Salute

Dettagli della notizia

L'URP

informa che nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2010, è stata pubblicata l'ordinanza 19 maggio 2010  del

Ministero della Salute, recante:"Ordinanza contingibile ed urgente  relativa alla tutela delle persone

maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore".
      


Per opportuna conoscenza, si

trascrive qui di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della succitata ordinanza

ministeriale.                                                                                                        


                                                                                                     "Art. 1


1. Ai fini delIa

pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla

salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alIa organizzazione e gestione delle  «anagrafi delIa

fragilità  » e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, Ie amministrazioni comunali trasmettono aIle aziende unità 

sanitarie locali gli appositi elenchi delIa popolazione residente di età  pari o superiore ad anni sessantacinque,

iscritti nelle anagrafi delIa popolazione residente, aggiornati alIa data del 1 ° aprile ed i successivi aggiornamenti con

periodicità  definita da ciascuna regione.

2. Le aziende unità  sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al

comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare Ie persone interessate, intraprendono in collaborazione con la

Protezione civile ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle

anomale condizioni climatiche legate alIa stagione estiva, specie in favore di persone più suscettibili agli effetti aIle

ondate di calore per condizioni di età , salute, solitudine e fattori socio-ambientali.

3. Le amministrazioni

comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica  o domiciliare, di telesoccorso, di

accompagnamento e di trasporto.

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                                                                                                                         Art. 2


1. La

presente ordinanza ha validità  fino alIa data del 30 ottobre 2010.

La presente ordinanza entra in vigore il

giorno successive alIa sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delIa Repubblica italiana. "



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