In allegato l' Ordinanza del 3.3.2020 prot. 784/SP del Presidente della Regione Puglia, recante :"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica".
Si riportano qui di seguito i punti da 1 a 4 della sucitata Ordinanza:
"1. la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione dei Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
2. i Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sino al 15 marzo 2020, possono attivare modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività didattica anche agli studenti che scelgano di assentarsi da scuola a fini precauzionali. In ogni caso le assenze maturate a tale titolo non comportano pregiudizio agli studenti ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle valutazioni finali;
3 al fine di attuare quanto previsto al punto precedente, i Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno utilizzare le piattaforme e gli strumenti di didattica a distanza già messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero;
4. i Rettori delle Università e i vertici delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, sino al 15 marzo 2020, possono consentire che le attività didattiche o curriculari siano svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività didattica anche agli studenti che scelgano di assentarsi dalle Università o dagli Istituti, a tini precauzionali, Le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonchè di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionati al completamento del percorso didattico. In ogni caso, le assenze maturate dagli studenti non comportano pregiudizio ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle valutazioni finali."