Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 21 marzo 2020 n.190

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. -Indicazioni sulle modalità di spostamento nell’ambito del territorio regionale per attività di volontariato

  • Categoria: Sanità
  • Data: 23.03.20
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.40 del 21 marzo 2020

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.40 del 21 marzo 2020, è stata pubblicata l'Ordinanza 21 marzo 2020 n.190 del Presidente dellla Giunta Regionale recante:"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. -Indicazioni sulle modalità di spostamento nell’ambito del territorio regionale per attività di volontariato", con la quale viene stabilito quanto segue:

"1.È consentito ai volontari, con modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo, di spostarsi nell’ambito del territorio regionale per tutte le attività di volontariato cui sono preposti, costituendo tale circostanza uno spostamento per ragioni di necessità come disposto dai DPCM 8 e 9 marzo 2020.

2.I volontari garantiscono le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:

−consegna di farmaci e alimenti a domicilio a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

−altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, ecc.);

−assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, ecc.);

−assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate all’emergenza COVID 19;

−servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza;

−ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di volontariato;

−unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).

3.I volontari che si spostano per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il servizio e tornare alla propria abitazione), devono esibire in caso di controllo delle forze dell’ordine:

−modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”;

−dichiarazione rilasciata dal responsabile della organizzazione di appartenenza, su carta intestata della stessa, riportante:

a. nome e natura dell’associazione (abilitante allo svolgimento di attività di volontariato);

b. servizio svolto;

c. nome del volontario;

d. territorio di riferimento di svolgimento dell’attività.

4.Il volontario deve attenersi con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio."

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