CITTA' DI TRICASE
Provincia di Lecce
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ORDINANZA N° 140 /2009: OBBLIGHI DI CONDOTTA E DI DETENZIONE PER I PROPRIETARI DEI CANI
IL SINDACO
Considerato
come negli ultimi tempi si siano registrate numerose proteste e lamentele di cittadini riguardo all'inadeguata
custodia e conduzione di cani sia per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dell'abitato, sia per quanto
riguarda pericoli, danni o fastidio alla collettività con particolare riferimento ai cani di grossa taglia e indole
mordace (mastini, bull-dogs, pitbull, dobermann, pastori tedeschi e similari e delle altre razze indicate dall'Ordinanza
27 agosto 2004 del Ministero della Salute - Tutela dell'incolumità' pubblica dall'aggressività' di cani);
Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare in modo più specifico e
complessivo la custodia e la conduzione dei cani ad integrazione delle disposizioni comunali attualmente in vigore
previste nel regolamento di Polizia Locale;
Visti gli artt. 638, 659, 672, 727, del
Codice Penale, inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno e il maltrattamento di animali, nonché il
disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;
Richiamata la Legge
14/08/1991 n. 281 che disciplina la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, attribuendo al
Comune specifici compiti in materia;
Vista la L.R. 3 Aprile 1995
n. 12 " Interventi per la salute degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" con la quale la Regione Puglia
promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, onde favorire una corretta convivenza tra uomo e animale e
tutelare nel contempo l'igiene, la salute pubblica e l'ambiente;
/>
Visto il D.P.R. 20/02/1954 n. 320 che prescrive l'obbligo di tenere i
cani al guinzaglio e con la museruola nelle aree aperte al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di
trasporto;
Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del
14/01/2008 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";
/>
Vista l'ordinanza del 3 Marzo 2009 del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressione dei cani" - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2009;
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Visti i vigenti regolamenti comunali di Polizia Locale ed Igiene, che
disciplinano la tenuta degli animali, prevedendo l'obbligo di custodirli in modo da impedire loro di produrre rumori e
odori, che rechino disturbo alle altre persone;
Vista la L.
24/01/1981 n. 689;
Visto il T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265;
/>
Visto il D.lgs n. 267/2000;
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ORDINA
Premesso che, a
norma di legge, il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione
dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati
dall'animale stesso e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la
responsabilità per il relativo periodo, i proprietari e detentori di cani devono attenersi alle seguenti norme di
comportamento:
ART 1) CONDOTTA DEI CANI
/>
a) I cani devono essere condotti sempre con guinzaglio di dimensioni e
caratteristiche proporzionate alla tipologia del cane e comunque non superiore a mt 1,50, quando si trovano nelle vie o
in altro luogo aperto al pubblico.
b) I proprietari e i detentori
devono inoltre:
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l'incolumità di persone o animali;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
/>
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in
vigore;
- assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con
persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
c) I
proprietari e i detentori, anche momentanei, di cani di razza di cui all'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero
della Salute del 14/01/2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008), devono applicare il guinzaglio e
la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o altro luogo aperto al pubblico, sia quando si trovano nei locali
pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
d) E' fatto divieto di introdurre cani negli
edifici comunali aperti al pubblico, nei cimiteri e nelle aree verdi e parcheggi.
/>
e) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, ad esclusione dei campi
al di fuori dei centri abitati, ai conduttori di cani è fatto obbligo avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle
feci dell'animale e a provvedere alla raccolta e asportazione delle stesse introducendole in involucri chiusi da
smaltire nelle forme previste per i rifiuti i solidi urbani.
ART. 2)
CUSTODIA DEI CANI
a) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro
cani adottando tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o di molestia in
danno di altri animali o cittadini;
b) I detentori di cani sono
tenuti ad impedire che questi rechino disturbo a terzi. In particolare devono essere impediti rumori fastidiosi o
continui come l'abbaiare eccessivo o gli strepiti vari, soprattutto se dovuti alla solitudine o all'isolamento
dell'animale;
c) E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare
liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico ovvero nelle aree private altrui;
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d) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici
rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da
impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
/>
e) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, nonché
fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di
dimensioni adeguate o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello girevole ad una fune di
scorrimento di lunghezza non inferiore di mt. 5, in maniera che non possano arrecare danno ad occasionali visitatori;
/>
ART. 3) SANZIONI
Le violazioni alla presente sono soggette alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500 , ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di Polizia Locale.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di
guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del
Fuoco.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 giorni ovvero
120 giorni al Capo dello Stato.
La presente ordinanza è notificata per l'esecuzione a:
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Comando Polizia Municipale;
Comando Carabinieri
E, per quanto di competenza a:
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Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. Lecce ;
/>
DISPONE
Assicurare la massima diffusione
e conoscenza della presente mediante affissione di pubblici manifesti e pubblicazione sul sito internet del Comune
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Tricase, 12/11/2009 IL SINDACO
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Dott. Antonio Musarò