L'URP informa che il Presidente della Giunta Regionale ha emesso, in data 17 aprile 2020, l'Ordinanza n.209, avente ad oggetto: D.P.C.M.10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Art.1 comma1 lett.a) e art. 2 co.1 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali; ordinanza pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.54 suppl. del 17.4.2020.
Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza n.209 del 17.4.2020:
"Art. 1
È ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19 alle seguenti condizioni:
a. per non più di una volta al giorno;
b. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla manutenzione dei fondi, alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali e di cura preventiva che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali;
c. autodichiarazione che attesti il possesso della superficie agricola produttiva effettivamente adibita ai predetti fini.
Art. 2
La presente ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020. Sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi."