Ordinanza n.221 del 6.5.2020 del Presidente della Giunta Regionale
D.p.c.m 26 aprile 2020 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di allenamento e addestramento animali; manutenzione camper e roulotte; attività sportiva all’aria...
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L'URP segnala che nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.63 del 6 maggio 2020, è stata pubblicata l'Ordinanza n.221 del 6.5.2020 del Presidente della Giunta Regionale, recante: "D.p.c.m 26 aprile 2020 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di allenamento e addestramento animali; manutenzione camper e roulotte; attività sportiva all’aria aperta".
Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'Ordinanza n.221 del 6.5.2020:
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"Art.1
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani, provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Art.2
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno.
Art.3
Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, nel rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, è consentito sul territorio regionale lo svolgimento di tutti gli sport amatoriali e individuali all’aria aperta (come ad esempio: golf, atletica, corsa, ciclismo, vela, pattinaggio, tennis, canoa, canottaggio, equitazione, surf, windsurf e kitesurf, automobilismo, motociclismo, go-kart, tiro con l’arco, tiro a segno e simili), da praticare in forma individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Limitatamente a tali attività sportive di natura amatoriale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.p.c.m. 26 aprile 2020, nell’ambito dei rispettivi impianti, centri o circoli sportivi, è fatto obbligo di garantire:
- la prenotazione a distanza dello spazio necessario, nonché il rispetto di turnazioni tali da impedire assembramenti o contatti, in violazione della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri;
- l’obbligo di sanificazione quotidiana degli spazi utilizzati per l’accesso ai campi o agli impianti dove si pratica l’attività sportiva all’aperto;
- l’inaccessibilità di tutte le parti comuni e di servizio (es. spogliatoi, bar, docce, sale), con il divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali impianti, centri, circoli sportivi.
Art.4
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 19/2020.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Puglia, nonché inserita nella Raccolta ufficiale dei decreti e delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, ai prefetti e ai sindaci dei comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi."