Ordinanza n.235 del Presidente della Giunta Regionale

D.P.C.M. 26 aprile 2020 – Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti.

  • Categoria: Sanità
  • Data: 15.05.20
  • Autore: Ordinanza n.235 del Presidente della Giunta Regionale

Dettagli della notizia

L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.67 supplemento del 14.5.2020 è stata pubblicata l'Ordinanza emessa, in data 14.5.2020, dal Presidente della Giunta Regionale, recante: "D.P.C.M. 26 aprile 2020 – Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti".

Ecco il testo degli articoli 1, 2 e 3 dell'Ordinanza n.235 del 14.5.2020:

 

                                                                                      "Art. 1

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia sull’intero territorio regionale dal 18/05/2020 , sino al 01 giugno 2020.

                                                                                       Art. 2

Le Amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, a cura dei comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite.

                                                                                   Art. 3

1) Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, le Amministrazioni comunali devono adottare le seguenti misure:

a. ridefinire il layout dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell'area mercatale verrà disciplinato l'orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;

b. perimetrare l'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;

c. in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;

d. differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;

e. organizzare l’attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;

f. provvedere alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura;

g. dare informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;

2) Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli operatori mercatali devono adottare le seguenti misure:

a. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi” nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei “Protocolli di condivisione” allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;

b. organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;

c. attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;

d. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;

e. mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);

f. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;

g. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;

h. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;

i. consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;

                                                                                      Art. 3

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell’art.4 del D.L. n.19/2020.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi."

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