Ordinanza n.238 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale
Attuazione D.P.C.M.del 17 maggio 2020 – art.1 co.1 lett.ii).Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario.
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L'URP informa che il Presidente della Giunta Regionale con propria Ordinanza n.238 del 17.5.2020, recante: "Attuazione D.P.C.M. del 17 maggio 2020 – art.1 co.1 lett.ii).Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.70 del 18 maggio 2020), ha stabilito quanto segue:
"Gli effetti dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.215 del 28 aprile 2020 sono prorogati dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020; i contenuti della medesima ordinanza si intendono integrati con le misure previste dagli allegati n.14 e 15 del d.p.c.m. 17 maggio 2020.
È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l’adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all’art. 1, comma 1 lett. ii) del DPCM del 17/05/2020.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).
I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale."