L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.78 suppl. del 29 maggio 2020, è stata pubblicata l'Ordinanza n.244 del 29.5.2020 del Presidente della Giunta Regionale, recante: "D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale nonché di tirocini curriculari".
Ecco il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'Ordinanza n.244 del 29.5.2020:.
"Art. 1
Sono approvate, ed applicabili nell’ambito dell’intero territorio regionale, le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure in tema di erogazione della formazione professionale.
Art. 2
A decorrere dal 30 maggio 2020, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono realizzare in presenza esclusivamente la parte pratica prevista dal percorso formativo e, quindi, l’attività in laboratorio con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti - nonché garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e produttive che non siano sospese.
Tanto a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza. Il soggetto che eroga attività di formazione dovrà realizzare le attività pratiche nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegato 1) alla presente ordinanza.
Il tirocinio curriculare dovrà essere svolto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nelle linee guida regionali previste per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività.
Art. 3
A decorrere dal 30 maggio 2020, i soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono svolgere gli esami finali in presenza allorquando sia prevista una prova pratica che non possa essere svolta a distanza in quanto necessita dell’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti oppure allorquando la specificità del profilo professionale e, pertanto delle competenze oggetto di valutazione, richieda lo svolgimento di prove tecnico pratiche. Tanto nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida allegato 1) alla presente ordinanza.
Art. 4
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modifiche nella L. n.35/2020.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi."