Ordinanza n.245 del 2 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale

D.L. 16 maggio 2020 n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obblighi di segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia.

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Presidente della Giunta Regionale ha emanato, in data 2 giugno 2020, l'Ordinanza n.245, recante: "D.L. 16 maggio 2020 n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Obblighi di segnalazione per l’ingresso delle persone fisiche in Puglia".

Per opportuna conoscenza si riporta qui di seguito  il testo degli articoli1 e 2 dell'ordinanza n.245 del 2.6.2020:

                                                                       "Art.1

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si dispone:

1) Con decorrenza dal 3 giugno 2020 , tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:

- segnalano lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;

- dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano;

- conservano per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

In pieno spirito di collaborazione, è vivamente consigliato di scaricare l’app “IMMUNI”.

2) È esclusa l’applicabilità della misura di cui al precedente numero 1) agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

                                                                                     Art. 2

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi."

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