Ordinanza n.259 del 12 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale

dpcm 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale...

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L'URP segnala che il Presidente della Giunta Regionale ha emanato, in data 12 giugno 2020, l'Ordinanza n.259, recante: "dpcm 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all'aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto. Approvazione Linee guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di riapertura."

Ecco il testo degli articoli 1, 2 e 3 dell'Ordinanza n.259 del 12 giugno 2020:

 

                                                                                              "Art. 1

Sono approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 2, con decorrenza dalla data indicata per ciascuna di esse, salve le ulteriori attività necessarie per lo svolgimento degli sport di contatto.

                                                                                               Art.2

1. A decorrere dal 15 giugno nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:

- aree giochi attrezzate per bambini;

- wedding e ricevimenti per eventi;

- attività formative in presenza;

- sale slot, sale giochi e sale scommesse;

- attività di intrattenimento danzante all'aperto.

2. A decorrere dal 22 giugno, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, contenenti i protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm 11 giugno 2020, sono consentite le seguenti attività:

- attività ludico-ricreative ed educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi);

- attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni;

- campi estivi.

3. A decorrere dal 25 giugno 2020, è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, previa intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport ed in conformità a quanto disposto dall’art. 1 comma 1 lett.g) del dpcm 11 giugno 2020.

                                                                                              Art.3

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Viene altresì trasmessa al Dipartimento della Salute per gli adempimenti di cui all’art.2 punto 3).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi."

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