Ordinanza n.260 del 14 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale
Attuazione dpcm 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano e ferroviario.
Dettagli della notizia
L'URP informa che il Presidente della Giunta Regionale ha adottato, in data 14 giugno 2020, l'Ordinanza n.260, recante: "Attuazione dpcm 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano e ferroviario".
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza n.260 del 14.6.2020:
"Art.1
1) Con decorrenza dal 15 giugno e sino al 14 luglio 2020 , fermo restando l’obbligo vigente sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza, le attività di trasporto pubblico di linea sono espletate da tutte le imprese nel rispetto di quanto prescritto nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, allegato 14 al dpcm 11 giugno 2020 - nonché di quanto prescritto nelle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, allegato 15 al dpcm 11 giugno 2020.
2) Con decorrenza dal 15 giugno 2020 e sino al 14 luglio 2020 , sono adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano e ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure:
- riduzione dei servizi, in misura massima del 30% dell'ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda, subordinatamente all’approvazione della conseguente riprogrammazione del servizio da parte della competente Sezione TPL dell’Assessorato ai Trasporti della Regione;
- la riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, dovrà fare salve le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse che, attraverso la rilevazione quotidiana delle frequentazioni di tutte le corse effettuate, dovranno, laddove necessario e con il personale adeguato, incrementare il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire il distanziamento tra i passeggeri nel rispetto di quanto previsto nelle Linee guida contenute nell’allegato 15 del dpcm 11 giugno 2020.
3) È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ii) del dpcm 11 giugno 2020.
Art.2
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi."