Ordinanza n.266 del 23.6.2020 del Presidente della Giunta Regionale

Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di trasporto non di linea - noleggio con conducente per i servizi atipici.

  • Categoria: Sanità
  • Data: 24.06.20
  • Autore: Ordinanza n.266 del 23 giugno 2020 del Presidente della Giunta Regionale

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Presidente della Giunta Regionale ha adottato, in data 23 giugno 2020, l'Ordinanza n.266, recante: "Attuazione D.P.C.M. 11 giugno 2020 – art.1 co.1 lett. ii). Disposizioni in materia di trasporto non di linea - noleggio con conducente per i servizi atipici".

Ecco il testo degli articoli 1 e 2  dell'Ordinanza n.266 del 23.6.2020:

 

                                                                                   "Art. 1

Con decorrenza immediata e sino al 14 luglio 2020 , fermo restando l’obbligo vigente sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza, per le attività di trasporto per i servizi non di linea, fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, allegato 14 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 – nonché di quanto prescritto nelle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, allegato 15 al D.P.C.M. 11 giugno 2020:

1) è consentito il trasporto di gruppi di lavoratori che comunemente condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro, nonché il trasporto di gruppi di pazienti che condividono gli stessi ambienti assistenziali e si muovono su predefinite relazioni casa-strutture di assistenza, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto consentito dalla carta di circolazione, nel rispetto delle seguenti regole:

a) uso delle protezioni delle vie respiratorie;

b) divieto di far salire a bordo soggetti con febbre (temperatura >37,5 C°) o sintomi respiratori;

c) garanzia dell’apertura dei finestrini o di altre prese d’aria naturale per il ricambio dell’aria;

d) esclusione del posizionamento dei passeggeri c.d. faccia a faccia, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente.

                                                                                  Art. 2

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35).

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale."

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