Ordinanza n.374 del 3 ottobre 2020 del Presidente della Giunta Regionale

Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Prwsidente della Giunta Regionale ha emanato, in data 3 ottobre 2020, l'Ordinanza n.374, recante: "Misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19".

Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli artioli 1, 2 e 3 della succitata Ordinanza::

 

                                                                                   "Art. 1

1. Con efficacia immediata,fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istitutiscolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscanocomfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

 

                                                                                      Art.2

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

                                                                                     Art. 3

La mancata osservanza degliobblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35."

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